COMUNI
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno che approva il modello del documento d’identità provvisorio previsto dall’articolo 11, comma 3, del Dl Sport. La misura disciplina il formato e le caratteristiche tecniche del documento che i sindaci potranno rilasciare, fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza e nelle more dell’emissione della Carta d’identità elettronica (CIE).
In particolare, il decreto stabilisce che il documento d’identità provvisorio, dotato di specifici elementi di sicurezza per garantirne l’autenticità e la protezione contro la contraffazione, è predisposto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato su carta valori, nel formato aperto di 150 x 110 mm, secondo il modello grafico riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del provvedimento. Una volta prodotto, sarà distribuito ai Comuni in base a specifici criteri determinati dal Ministero dell’Interno, considerando che potrà essere rilasciato esclusivamente in caso di urgenza.
Si ricorda che il documento ha una validità massima di sei mesi, non è rinnovabile e deve essere restituito al Comune al momento del ritiro della Carta d’identità elettronica; sarà valido anche ai fini dell’espatrio, ma alcuni Stati potrebbero non riconoscerne la validità, per cui si suggerisce di indirizzare i cittadini a verificare gli Stati che lo accettano sul sito del Ministero degli Esteri https://www.viaggiaresicuri.it/home
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