Comuni
Con un emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al ddl di conversione del decreto legge n.63/2026, cd. “dl Carburanti ter”, è stata disposta la proroga al 31 luglio dei termini per l’adesione alla “rottamazione quinquies” da parte di tutti gli enti territoriali. Slittano anche le successive scadenze operative per AdE-R e per i debitori interessati.
La proroga riguarda la definizione agevolata prevista dal dl 38/2026, convertito lo scorso 22 maggio (legge 88/2026), per i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati dalle Regioni e dagli enti locali, compresi i Comuni, all’Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Per i Comuni, la modifica principale riguarda il termine per l’adozione e la comunicazione del provvedimento consiliare con cui l’ente decide di applicare la rottamazione quinquies alle proprie entrate. Il termine, inizialmente fissato al 30 giugno 2026, è prorogato al 31 luglio 2026. Come ampiamente osservato dall’Anci e da IFEL nelle scorse settimane, il termine del 30 giugno risultava troppo ravvicinato per la generalità degli enti e proibitivo per i numerosi Comuni coinvolti nelle tornate elettorali locali di maggio e giugno.
Entro il nuovo termine del 31 luglio, il Comune deve avere pubblicato il provvedimento sul proprio sito internet istituzionale e deve averlo comunicato all’agente della riscossione, secondo le modalità rese disponibili da quest’ultimo. L’efficacia del provvedimento continua a decorrere dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. Resta ferma la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.
La proroga produce effetti anche sulle attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. I dati necessari a individuare i carichi definibili saranno resi disponibili ai debitori nell’area riservata del sito istituzionale dell’agente della riscossione a decorrere dal 15 ottobre 2026, e non più dal 15 settembre 2026.
Cambia anche il periodo entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione di adesione. La finestra temporale viene spostata dal periodo 16 settembre-31 ottobre 2026 al periodo 16 ottobre-15 dicembre 2026. Entro il 15 dicembre 2026 sarà possibile anche integrare la dichiarazione già presentata.
È prorogato inoltre il termine per il pagamento delle somme dovute. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo. In caso di rateizzazione, le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.
In caso di pagamento rateale, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo decorreranno dal 1° aprile 2027.
Slitta anche il termine entro cui l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze. La comunicazione dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2027, anziché entro il 31 dicembre 2026.
La proroga interviene quindi sui principali termini operativi della procedura, ma non modifica l’impianto della disciplina, già analizzato con la nota Ifel del 18 maggio 2026 “L’adesione alla rottamazione quinquies”. Restano ferme, salvo le nuove scadenze, le condizioni previste per l’accesso alla definizione agevolata e i limiti già stabiliti per i carichi degli enti territoriali.
Per i Comuni interessati, la nuova scadenza del 31 luglio 2026 rappresenta il termine operativo essenziale entro cui completare l’iter del provvedimento di adesione, pubblicarlo sul sito istituzionale e trasmetterlo all’agente della riscossione.
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