SICUREZZA
TEMI: SICUREZZA
Si pubblicano le ultime Circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 09.05.2024 e del 17.07.24 recanti indicazioni sull’ applicazione delle disposizioni recate dall’art. 38 bis del Dl n.76/2020. Si ricorda che il richiamato art. 38 bis, come modificato dal DL Milleproroghe n. 215/2023, prevede che, fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla SCIA di cui all’articolo 19 legge n. 241/1990, presentata dall’interessato al SUAP o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
Il Ministero con le richiamate Circolari ha fornito chiarimenti di dettaglio in ordine a: tipologia dell’evento; dimensioni dell’evento; durata dell’evento. Relativamente a quest’ultimo aspetto, in particolare, nell’ultima Circolare il Ministero ha avuto modo di chiarire che gli eventi che rispettano le caratteristiche predeterminate dalla norma (tipologia, n. max di partecipanti, durata), anche se articolati in più giorni, beneficeranno del regime semplificato ex art. 38 bis; gli organizzatori dovranno pertanto presentare una SCIA per ciascun evento in programmazione.