CIRCOLARE N. 478/24
TEMI: ISTRUZIONE
Milano, 12 settembre 2024
Prot. n. 1632/24
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 478/2024
Ai Signori Sindaci
Assessori di competenza
Presidenti dei Consigli Comunali
Segretari Comunali
Responsabili di settore
Organi ANCI Lombardia
Oggetto: Avvio anno scolastico 2024/25
Gentilissime/i,
in questo avvio di anno scolastico riteniamo opportuno ricordare alcuni adempimenti di competenza dei Comuni, su diverse tematiche relative ai servizi scolastici:
Responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci; essi sono tenuti ad iscrivere i minori alle istituzioni scolastiche o formative.
L’art. 5 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (“Vigilanza nell’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione”) prevede che alla vigilanza provvedano diversi soggetti, tra cui il Comune di residenza del minore.
I Comuni sono pertanto invitati a raccordarsi con le scuole, per verificare che gli alunni “obbligati” abbiano iniziato a frequentare regolarmente le lezioni o, in caso contrario, ad attivare tutte le iniziative utili a garantirne la frequenza.
Stiamo ricevendo quesiti in merito al contributo per le spese sostenute dagli enti locali che erogano i pasti ai docenti impegnati nell’assistenza in mensa.
Anzitutto precisiamo che non si tratta di un rimborso spese ma di un contributo. Non va inoltrata nessuna richiesta al Ministero, che eroga il contributo direttamente ai Comuni in base a criteri già comunicati con la Circolare Ministeriale trasmessa con Protocollo n. 7908 del 10 dicembre 2012, da cui si evince che il dato del numero dei pasti viene ricavato direttamente dagli organici del Personale della scuola, in possesso del Ministero.
La circolare precisa che i pasti vengono calcolati sul numero di docenti che svolgono il servizio di assistenza in mensa nei seguenti casi:
calcolando n. 1 docente per classe.
Niente vieta che i Comuni coinvolgano nel servizio di assistenza in mensa anche più docenti (ad es. l’insegnante di sostegno) o il Personale ATA, ma in questo caso i Comuni si devono assumere anche l’onere aggiuntivo della spesa.
Inoltre, a partire dall’anno scolastico 2022/23, il Ministero riconosce il contributo anche per quelle classi che, pur non funzionando a Tempo pieno, tuttavia richiedono il pasto in mensa in base al modello organizzativo adottato, che prevede alcuni rientri pomeridiani (soprattutto nel caso delle 30 ore settimanali alla Primaria).
Tale comunicazione è già stata diramata ai Comuni da ANCI Lombardia con circolare n. 653 del 10 novembre 2022.
I Comuni ci chiedono come poter utilizzare i locali delle scuole in orario extrascolastico, per attività sportive, educative, culturali o sociali.
La Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede, all’art. 6, una serie di compiti e funzioni in capo agli enti locali. Tra questi viene citata la redazione di un “…piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature”.
Si invitano gli Amministratori locali a concordare con le scuole opportune modalità di impiego delle strutture scolastiche (che sono di proprietà dell’ente locale) non solo per lo svolgimento delle attività didattiche ma anche per l’utilizzo degli spazi da parte del Comune stesso o di associazioni locali, concordando adeguate forme di gestione degli spazi scolastici, assicurando le condizioni di sicurezza, la regolamentazione degli accessi, la sorveglianza, l’uso opportuno delle attrezzature, gli interventi di manutenzione ed eventuali condizioni per la refusione di danni recati alle attrezzature scolastiche ed alle suppellettili.
Le norme sull’autonomia scolastica fanno esplicito riferimento all’attenzione da riservare alle esigenze del contesto locale, promuovendo il raccordo scuola-territorio anche attraverso l’uso delle strutture da parte di associazioni ed enti territoriali o con attività di “Scuola aperta”. Per favorire lo sviluppo di attività educative, culturali, sociali e sportive la scuola può concordare, d’intesa con l’ente locale, iniziative di ampliamento dell’offerta formativa, come previsto dall’art. 9 del DPR 8 marzo 1999, n. 275.
In proposito, nella fase di avvio dell’autonomia scolastica, ANCI, UPI, Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un’Intesa sulle cosiddette “Funzioni miste”, attraverso cui la scuola può assicurare, grazie ad un compenso da erogare al personale ATA, l’apertura, la sorveglianza, la pulizia e la chiusura dei locali in orario extrascolastico e durante i periodi di interruzione delle attività didattiche.
Ricordiamo ai Comuni interessati al funzionamento delle Sezioni Primavera (cioè al servizio educativo per i bambini dai 24 ai 36 mesi di età), che la Regione, l’Ufficio Scolastico Regionale e ANCI Lombardia hanno predisposto nel 2024 un documento congiunto, contenente in sintesi le indicazioni operative rispetto agli adempimenti in capo agli enti interessati, con il riepilogo dei riferimenti normativi.
In particolare, per quanto riguarda il Comune, che è considerato ente regolatore del servizio, si ricorda che va espresso un parere vincolante (di cui ANCI Lombardia ha diffuso un modello), relativamente all’assunzione di responsabilità circa l’agibilità e la funzionalità dei locali e le condizioni di sicurezza degli spazi utilizzati. Il Comune è inoltre tenuto a verificare la validità del progetto educativo proposto. Ogni anno il testo del parere va aggiornato nelle parti che riguardano le determinazioni assunte di volta in volta dalla Conferenza Unificata o dagli enti preposti.
Si invitano i Comuni a tenere monitorato il sito www.anci.lombardia.it / Sezione Circolari, sul quale vengono pubblicate le indicazioni diramate da ANCI Lombardia.
Cordiali saluti e buon anno scolastico
Rinaldo Mario Redaelli
Segretario Generale di ANCI Lombardia