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CIRCOLARI

Circolare N. 308/2022

Edilizia scolastica - Sentenza Consiglio di Stato su poteri speciali ai Sindaci

28 Aprile 2022

Circolare N. 308/2022

Milano, 28 aprile 2022
Prot. n. 1113/2022
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 308/2022

Ai Signori Sindaci
Assessori di competenza
Segretari Comunali
Responsabili di settore
Organi ANCI Lombardia

Oggetto: Edilizia scolastica – Sentenza Consiglio di Stato su poteri speciali ai Sindaci

Gentilissime/i

ANCI segnala l’importante sentenza del Cons St., sez. IV, 6 aprile 2022, n. 2556, in materia di edilizia scolastica e poteri speciali attribuiti ai Sindaci ex  Art. 7 ter, d.l. n. 22/2020.

Si ricorda che il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 (recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”), all’art. 7-ter (“Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica”), attribuisce ai Sindaci e ai Presidenti delle province e delle città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026 (termine modificato con l’art. 55 della legge n. 181 del 29 luglio 2021), la facoltà di esercitare poteri commissariali al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19.
Il caso riguarda il decreto sindacale impositivo del vincolo espropriativo e di contestuale dichiarazione di pubblica utilità, nonché il decreto di esproprio di un compendio immobiliare di un Istituto per orfani adibito in parte a convento, in parte a scuola elementare. Il TAR, infatti, in accoglimento parziale del ricorso presentato dall’Istituto proprietario dell’immobile, aveva parzialmente annullato i succitati decreti sia sindacale che di esproprio, limitatamente alla porzione residenziale e alle relative aree di pertinenza del compendio stesso. I giudici di primo grado avevano però ritenuto che la norma speciale (ex art. 7 ter del dl 22/2020) prescindesse dalla verifica di conformità urbanistica dell’opera di pubblica utilità e dunque dalla necessità di una variante urbanistica, stante l’effetto transitorio limitato al periodo emergenziale.
L’appellante originario aveva quindi proposto ricorso innanzi al Consiglio di Stato, in riforma della sentenza impugnata, per ottenere l’accoglimento integrale del ricorso originario, quindi per l’annullamento degli atti comunali anche per la parte adibita a scuola.
Nel merito, la sentenza 2556/2022 riconduce l’appello all’esame di un’unica censura attinente l’assenza della conformità urbanistica dell’opera (asseritamente non superabile con l’esercizio dei poteri riconosciuti dalla normativa emergenziale).

I giudici del Consiglio di Stato, analizzata la questione, ritengono quindi che l’art. 7-ter, comma 3, d.l. 8 aprile 2020, n. 22 attribuisce al Sindaco, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, la facoltà di adottare un decreto per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, riconoscendosi a tale provvedimento anche il valore di atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.

Inoltre viene messo in risalto che la natura di norma speciale della succitata previsione, derivante dalle particolari esigenze legate al periodo emergenziale, impone un’interpretazione rigida della stessa, che non consente di ampliare il relativo ambito di applicazione in virtù del dichiarato intento di accelerazione delle procedure e che, per converso, richiede di circoscrivere gli straordinari poteri riconosciuti ai Sindaci nei limiti di tempo e contenuto previsti dalla legge stessa, in osservanza del principio di legalità sostanziale.

In definitiva, nella succitata sentenza i magistrati di secondo grado rappresentano che non può ritenersi che il decreto sindacale, oltre ad assumere la particolare efficacia riconosciuta espressamente dalla norma (valore di atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza), possa implicare in via automatica anche la variazione della strumentazione urbanistica, dovendosi ritenere conseguentemente che l’esercizio di tale potere straordinario sia circoscritto ai casi in cui l’adozione della variante non sia necessaria, ossia per le ipotesi (riscontrata e dimostrata) di conformità urbanistica dell’opera.
Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato accoglie integralmente l’originario ricorso, disponendo l’annullamento degli atti gravati, fermo restando la possibilità per l’amministrazione di rieditare il potere espropriativo seguendo le procedure ordinarie.

Cordiali saluti.

Cordiali saluti.

Loredana Poli
Presidente Dipartimento Istruzione di Anci Lombardia

Gianpiera Vismara
Coordinatrice Dipartimento Istruzione di Anci Lombardia

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