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CIRCOLARI

Circolare n. 228/2020

Emergenza Coronavirus 111, ordinanza regionale in materia di rifiuti

7 Aprile 2020

Circolare n. 228/2020

Milano, 7 aprile 2020  
Prot.n. 1115/2020 
Circolare n. 228/2020
Ai Signori 
SINDACI
Assessori all’Ambiente
Ai Segretari Comunali
Comuni della Lombardia
LORO SEDI
Organi di Anci Lombardia

Oggetto: Emergenza Coronavirus 111, ordinanza regionale in materia di rifiuti

Gentilissimi,

in data 1 aprile 2020, il presidente della Regione Lombardia, a seguito della circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 marzo 2020 (vedi circolare ANCI Lombardia n. 200/2020), ha emanato un’ordinanza con la quale ha introdotto modifiche nella modalità di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, e contestualmente ha riepilogato un insieme di disposizioni sulla gestione del servizio di gestione rifiuti durante il periodo dell’emergenza da epidemia di CoViD 19, valide fino al 31 agosto 2020 (data corrispondente a 30 giorni dopo la fine dello stato di emergenza proclamato dal Governo in data 31 gennaio 2020).

I punti salienti sono di seguito elencati, anche se, per maggiori dettagli si rimanda al testo dell’ordinanza che viene allegato (allegato 1).

Disposizioni per la raccolta domiciliare

Tutti rifiuti provenienti dalle abitazioni delle persone risultate positive al tampone, in isolamento o in quarantena, nonché tutti i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti) e i fazzoletti di carta, compresi quelli utilizzati da persone non positive al coronavirus, vanno conferiti nella frazione indifferenziata. Le modalità di consegna e raccolta devono essere quelle indicate dall’Istituto Superiore di Sanità il 4 marzo 2020 (allegato 2, vedi anche circolare ANCI Lombardia n. 144/2020); qualora presso le abitazioni di soggetti positivi, in isolamento o in quarantena vengano organizzati specifici servizi di raccolta, i rifiuti vanno destinati esclusivamente ad impianti di incenerimento, senza trattamento preliminare.

Disposizioni per la pulizia delle strade

Il servizio di raccolta rifiuti lungo la pubblica via va mantenuto con le frequenze contrattuali, laddove possibile incrementato. Il servizio di spazzamento strade va attuato secondo le indicazioni del Consiglio del SNPA 18 marzo 2020 (allegato 3, vedi anche circolare ANCI Lombardia n. 155/2020) e le seguenti integrazioni

•    sospensione dell’utilizzo di soffiatori meccanici, di spazzatori ad aria e dei servizi di spazzamento manuale, fatta eccezione per la raccolta di piccoli rifiuti, ponendo attenzione a ridurre al minimo il sollevamento della polvere; 

•    impiego di lavaggi meccanici quali quelli effettuati con macchine spazzatrici ad umido e, ove non possibile, con dispositivi manuali a getto d’acqua a pressione ridotta; 

•    utilizzo di acqua e/o detergenti/saponi convenzionali ed eventualmente, con frequenza a carattere straordinario, con disinfettanti a bassa concentrazione, dopo pulizia con un detergente neutro, quali ad esempio soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,025 % - 0,05%, per garantire la tutela della salute e dell’ambiente.

Disposizioni su attività connesse al servizio raccolta rifiuti

Viene disposta la chiusura dei  centri del riuso e la sospensione del ritiro rifiuti ingombranti, qualora non sia possibile svolgerlo in condizioni di sicurezza per il personale; i Comuni possono ridurre l’orario di apertura dei centri raccolta o disporne la chiusura temporanea, purché venga garantito il conferimento dei rifiuti alle attività economiche non sospese.

Disposizioni agli impianti di trattamento rifiuti

Per gli impianti di trattamento dei rifiuti vengono stabilite le seguenti disposizioni:

•    Tutti gli inceneritori per rifiuti urbani sono temporaneamente autorizzati a ritirare i codici EER 180103* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni) e 180104 (rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni); i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possono essere trattati negli inceneritori di rifiuti urbani senza caricamento separato, ma con scarico in fossa.

•    L’eventuale arrivo di rifiuti provenienti da altre Regioni deve essere comunicato a Regione Lombardia per garantire l’autosufficienza regionale.

•    Per impianti autorizzati ad operazioni di recupero da (R1 a R12) e trattamento/smaltimento (da D1 a D14), nel 2020 si riterrà vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento (e non i limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno), eventualmente aumentato come da punto successivo.

•    Negli impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14 (trattamento biologico o chimico-fisico, raggruppamento o ricondizionamento preliminari) oppure R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 (riciclo o recupero di sostanze) la potenzialità massima annua del 2020 è aumentata del 10%.

•    Gli impianti autorizzati alle operazioni D10 (incenerimento) ed R1 (utilizzo come combustibile), possono operare a saturazione del carico termico nominale in riferimento all’arco temporale del 2020; 

Disposizioni agli impianti di stoccaggio

La capacità di stoccaggio annua ed istantanea con riferimento alle operazioni di deposito preliminare (D15) e di messa in riserva (R13) presso impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e presso impianti che si avvalgono di procedure semplificate, autorizzati ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006 viene aumentata del 20%.

Nei depositi temporanei di rifiuti i quantitativi massimi sono innalzati da 30 a 60 metri cubi, con un massimo di 20 metri cubi di rifiuti pericolosi (in precedenza 10); limite temporale di accumulo aumentato da 3 a 6 mesi;

Sospensione dei termini

Viene disposta la sospensione dei termini per:

•    campagne per il recupero e smaltimento rifiuti con impianti mobili

•    piani e dichiarazioni di utilizzo delle terre e rocce di scavo.

Interventi di bonifica

Gli interventi di bonifica in corso sul territorio regionale, quali le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, gli interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica, nonché la custodia dei siti per le aree dismesse vengono mantenuti in attività.

L’attuazione delle disposizioni deve avvenire compatibilmente con il rispetto delle norme vigenti, in particolare quelle sulla sicurezza dei lavoratori, la tutela dell’ambiente e la prevenzione incendi

Cordiali saluti.

Daniele Davide Barletta
Presidente Dipartimento Servizi Pubblici Locali, Ambiente, Agricoltura e Green Economy

Fabio Binelli
Coordinatore Dipartimento Servizi Pubblici Locali, Ambiente, Agricoltura e Green Economy

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