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CIRCOLARI

Circolare n. 689/2020

Emergenza Coronavivirus 325 - Comunicazioni Dipartimento Istruzione di ANCI Lombardia

8 Ottobre 2020

Circolare n. 689/2020

Milano, 8 ottobre 2020 
Prot. n. 3106/2020 
Circolare n. 689/2020
 
Ai Signori Sindaci
Assessori di competenza
Segretari Comunali
Responsabili di settore
Organi ANCI Lombardia
 
Oggetto: Comunicazioni Dipartimento Istruzione di ANCI Lombardia
                                                
Gentilissimi
Stanno pervenendo ad ANCI Lombardia diversi quesiti sul funzionamento dei servizi educativi e scolastici di competenza comunale. Con la presente circolare intendiamo ricordare alcune norme in vigore e fornire strumenti per un migliore raccordo scuola-territorio.
 
1. Mensa scolastica
A causa delle disposizioni COVID-19 emanate sul distanziamento, i Comuni sono stati interpellati dalle Scuole in merito alla necessità di reperire ulteriori spazi da adibire ad attività didattica o all’adozione di modelli organizzativi flessibili, che hanno comportato modifiche alla gestione dei servizi mensa e anche alla modifica / riduzione delle ore di attività didattica curriculari, con richiesta di attivazione di doposcuola o attività integrative a carico del Comune.
Alcuni Comuni si sono rivolti ad ANCI Lombardia per avere chiarimenti in merito all’obbligo di fornitura del servizio mensa agli alunni, soprattutto della Scuola Primaria, in caso di rientri pomeridiani.
Si ritiene utile ribadire che i modelli organizzativi previsti dalle norme vigenti per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado sono diversi e non tutti comportano l’obbligo di erogazione del servizio mensa.
In sintesi:
a. Scuola dell’Infanzia - I modelli sono: a 25 ore settimanali (orario ridotto) o 40 / 50 ore settimanali (orario normale). Il servizio mensa non è previsto per le 25 ore settimanali.
b. Scuola Primaria - I modelli sono: a 24, 27, 30 o 40 ore settimanali. Il modello a 40 ore settimanali è il cosiddetto tempo pieno e solo per questo è previsto il tempo mensa.
c. Scuola Secondaria I grado - I modelli sono: a 30 ore settimanali (tempo normale), o 36 / 40 ore settimanali (tempo prolungato). Il tempo mensa è previsto solo per il tempo prolungato.
Molti Comuni chiedono anche di conoscere i criteri in base ai quali il Ministero rimborsa ai Comuni i costi dei pasti erogati ai docenti impegnati nell’assistenza in mensa.
 
A conferma di quanto sopra valga la nota ministeriale prot. n. 7908, diramata in data 10 dicembre 2012, che precisa che il contributo dello Stato, assegnato agli Enti locali ai sensi dell’art. 3 della Legge 14 gennaio 1999, n. 4 (“Rimborso del pasto ai docenti per l’assistenza agli alunni nelle mense scolastiche”) viene erogato direttamente agli Enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio mensa che abbiano le seguenti caratteristiche: 
 
- Scuola dell’infanzia non a orario ridotto, 
- Scuola Primaria solo a tempo pieno, 
- Scuola Secondaria di I grado solo a tempo prolungato.
Resta inteso che il Comune, per rispondere alle esigenze delle famiglie, può concordare con la Scuola forme di finanziamento del servizio mensa anche con interventi integrativi al di là di quanto previsto dalle norme (ad es. servizio mensa anche alle Scuole dell’Infanzia funzionanti ad orario ridotto o Primarie funzionanti a 24, 27 o 30 ore settimanali o Secondarie funzionanti a 30 ore settimanali; fornitura del pasto al docente di sostegno; fornitura del pasto a 2 docenti della Scuola dell’infanzia per ciascuna sezione; fornitura del pasto al Personale ATA che collabora alla gestione del servizio mensa, ecc.) senza però che questo possa essere reclamato come diritto.
 
2. Utilizzo degli edifici scolastici 
La Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19, all’art. 6 prevede che i Comuni, d’intesa con le Scuole, predispongano il Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e dell’uso delle attrezzature, per consentire non solo lo svolgimento delle attività educative e didattiche ma anche l’attuazione di iniziative di promozione della “Scuola aperta”, considerando che questo comporta l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di soggetti terzi.
Si ricorda che l’Ente locale è il proprietario dell’edificio e che con l’Ente locale la Scuola si deve relazionare per l’utilizzo degli spazi, anche perché in capo all’Ente locale restano le responsabilità in materia di sicurezza.
I Comuni sono invitati a concordare con le Scuole le modalità di impiego delle strutture, le forme di gestione (anche attraverso l’utilizzo del Personale ATA, come precisato al punto seguente), assicurando le condizioni di sicurezza, la regolamentazione degli accessi, la vigilanza, l’uso delle attrezzature, gli interventi di manutenzione e quant’altro ritengano necessario concordare.
 
3. Ampliamento dell’offerta formativa e Funzioni miste del Personale ATA delle scuole
Per favorire lo sviluppo di attività educative, culturali, sociali e sportive la scuola può concordare, d’intesa con l’ente locale, iniziative di ampliamento dell’offerta formativa, come previsto dall’art. 9 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, che fa esplicito riferimento all’attenzione da riservare alle esigenze del contesto locale, promuovendo il raccordo scuola-territorio, anche attraverso l’uso delle strutture da parte di associazioni ed enti territoriali. In proposito, il 12 settembre 2000 ANCI, UPI, MIUR e Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un’intesa sulle cosiddette “Funzioni miste”, attraverso cui la scuola può assicurare, grazie ad un compenso da erogare al personale ATA, l’apertura, la sorveglianza, la pulizia e la chiusura dei locali in orario extrascolastico e durante i periodi di interruzione delle attività didattiche. 
Inoltre ANCI ha diramato una nota relativa alla accoglienza e vigilanza sugli alunni.
 
4. Obbligo di vigilanza
I genitori dei minori, o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, sono responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione. Essi sono tenuti ad iscrivere i minori alle istituzioni scolastiche o formative e a garantirne la frequenza.
L’art. 5 del D. L.vo 15 aprile 2005, n. 76 (“Vigilanza nell’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione”) prevede che alla vigilanza provvedano diversi soggetti, tra cui il Comune di residenza del minore.
I Comuni sono pertanto invitati a raccordarsi con le Scuole per verificare che gli alunni obbligati abbiano iniziato a frequentare regolarmente le lezioni o, in caso contrario, ad attivare tutte le iniziative utili ad assicurarne la frequenza.
 
Cordiali saluti
Loredana Poli 
Presidente Dipartimento Istruzione di Anci Lombardia
 
Gianpiera Vismara
Coordinatrice Dipartimento Istruzione di Anci Lombardia
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