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CIRCOLARI

Circolare n. 422/19

Modifiche al sistema delle agenzie per il trasporto pubblico locale

30 Dicembre 2019

Circolare n. 422/19

Milano, 30 dicembre 2019
Prot. n. 3088/19
Circolare n. 422/19
Ai Signori SINDACI
Assessori alla Mobilità e ai Trasporti
Comuni della Lombardia LORO SEDI Organi di Anci Lombardia

Oggetto: modifiche al sistema delle agenzie per il trasporto pubblico locale

Gentilissimi,

la legge regionale 10 dicembre 2019 n. 21 (“Seconda legge di semplificazione 2019”) ha apportato significativi cambiamenti alla governance delle agenzie per il trasporto pubblico locale, istituite dalla legge regionale 6/2012.
In particolare, sono state modificate le quote di partecipazione degli enti territoriali nelle agenzie; benché il testo demandi ad una delibera di Giunta Regionale il compito di dettagliarne la composizione, il testo normativo già individua alcuni criteri importanti che dovranno essere recepiti dagli statuti delle agenzie.

La partecipazione di Regione Lombardia nelle agenzie per il trasporto pubblico, diventa obbligatoria (prima era facoltativa) e viene stabilita in misura del 10%.

La composizione delle agenzie, che in precedenza prevedeva la presenza obbligatoria dei soli Capoluoghi di Provincia e delle Province/Città Metropolitana, viene estesa ad almeno un Comune non capoluogo per ogni Provincia e per la Città Metropolitana di Milano. Il Comune viene nominato dalla Assemblea dei Sindaci o dalla Conferenza Metropolitana di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ferma restando la possibilità di più ampia adesione qualora prevista dallo Statuto.

Per quel che riguarda la ripartizione delle quote, la nuova legge stabilisce criteri differenti a seconda dei territori provinciali coperti dalle agenzie.

Per l’Agenzia di Milano, Monza, Pavia e Lodi, le quote devono essere così suddivise
• Comune di Milano: almeno 40%
• Province e Città Metropolitana di Milano: 20% (quota ripartita in parti uguali per il 10% e in base alla popolazione residente per il residuo 10%)
• Capoluoghi di Provincia (eccetto Milano): 20% (quota ripartita in parti uguali per il 10% e in base alla popolazione residente per il residuo 10%)
• Altri Comuni: 10% (quota ripartita in base alla popolazione residente)
• Regione Lombardia 10%

La somma delle quote degli enti insistenti nella medesima Provincia o Città Metropolitana non può essere superiore al 50 per cento delle quote complessive, nel qual caso la legge definisce le modalità di ricalcolo delle quote.

Per le agenzie corrispondenti al territorio di due Province (Cremona-Mantova) o tre (Como-Lecco-Varese), le quote sono le seguenti
• Province: 40% (quota ripartita in parti uguali per il 20% e in base alla popolazione residente per il residuo 20%)
• Capoluoghi di Provincia: 40% (quota ripartita in parti uguali per il 20% e in base alla popolazione residente per il residuo 20%)
• Altri Comuni: 10% (quota ripartita in base alla popolazione residente)
• Regione Lombardia 10%

La somma delle quote degli enti insistenti nella medesima Provincia non può essere superiore al 50 per cento delle quote complessive, nel qual caso la legge definisce le modalità di ricalcolo delle quote.

Nelle agenzie corrispondenti al territorio di una sola provincia (Bergamo, Brescia, Sondrio), le quote sono:
• Province: 40%
• Capoluoghi di Provincia: 40%
• Altri Comuni: 10% (quota ripartita in base alla popolazione residente)
• Regione Lombardia 10%

Entro il 31 marzo 2020, la Giunta Regionale dovrà approvare una delibera di determinazione delle quote. A decorrere dalla deliberazione della Giunta, si susseguiranno i seguenti adempimenti:
• entro 45 giorni dalla pubblicazione della deliberazione, le assemblee dei sindaci/conferenza metropolitana nominano i rappresentanti dei Comuni non capoluogo nell'assemblea dell'agenzia del trasporto pubblico locale
• entro 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione, le assemblee delle agenzie adeguano gli statuti ai contenuti della legge
• entro dieci mesi dalla deliberazione della Giunta, le assemblee ed i consigli di amministrazione delle agenzie sono rinnovati; nel frattempo i consigli di amministrazione, i direttori e gli organi di revisione delle agenzie restano in carica sino al rinnovo, fatta salva la scadenza naturale dei rispettivi contratti.

Le modifiche apportate alla legge stabiliscono altresì che le decisioni inerenti:
• l’approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale
• l’approvazione delle modalità di affidamento dei servizi e delle procedure di vigilanza e controllo;
• l’approvazione del sistema tariffario di bacino e la determinazione delle relative tariffe
debbano avvenire con la partecipazione di almeno la metà dei soci e a maggioranza dei quattro quinti delle quote.
In caso di inadempimento, le agenzie soggiacciono alla sospensione, nella misura del 25 per cento, dei trasferimenti mensili regionali erogati a titolo di contributo, fatto salvo il possibile esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione.

Si allega il testo comparato delle modifiche all’art. 7 della legge regionale 6/2012.

Cordiali saluti.

Antonio Bobbio Pallavicini
Presidente
Dipartimento Mobilità e Trasporti
Fabio Binelli
Coordinatore
Dipartimento Mobilità e Trasporti

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