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Lombardia
 
L.R. 27-6-2008 n. 19
Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
Pubblicata nel B.U. Lombardia 30 giugno 2008, n. 27, suppl. ord. n. 1.

Epigrafe

Premessa

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto, principi e finalità.

TITOLO II
Riordino delle comunità montane della Lombardia

Art. 2 - Delimitazione delle zone omogenee.

Art. 3 - Costituzione delle comunità montane.

Art. 4 - Organi della comunità montana.

Art. 5 - Attribuzioni degli organi.

Art. 6 - Principi di organizzazione.

Art. 7 - Statuto.

Art. 8 - Strumenti di programmazione.

Art. 9 - Competenze della comunità montana.

Art. 10 - Ricognizione delle funzioni conferite.

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani).

Art. 12 - Programmazione finanziaria e contabilità.

Art. 13 - Fonti di finanziamento.

Art. 14 - Rapporti tra enti.

Art. 15 - Rapporti con la Regione.

TITOLO III
Unioni di comuni lombarde e gestione associata di funzioni e servizi comunali

Art. 16 - Tipologie di gestione associata.

Art. 17 - Libertà di adesione.

Art. 18 - Unioni di comuni lombarde.

Art. 19 - Destinatari dei contributi.

Art. 20 - Concessione dei contributi regionali.

Art. 21 - Clausola valutativa.

TITOLO IV
Disposizioni finali

Art. 22 - Norma finanziaria.

Art. 23 - Norme transitorie e di prima applicazione.

Art. 24 - Norme finali e abrogazioni.

Art. 25 - Entrata in vigore.

Allegato A - Elenco zone omogenee e relativi comuni


L.R. 27 giugno 2008, n. 19 (1).

Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.


(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 30 giugno 2008, n. 27, suppl. ord. n. 1.

 



Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale


promulga la seguente legge regionale:


 


TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto, principi e finalità.


1. Le comunità montane sono enti che associano comuni montani e che concorrono alla realizzazione delle politiche regionali di tutela e valorizzazione del territorio montano. La Regione riconosce la specificità del territorio montano e prevede interventi al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo.

2. La presente legge:

a) disciplina il riordino territoriale, istituzionale e funzionale delle comunità montane lombarde, al fine di:

1) consentire una più adeguata attività di promozione, tutela e valorizzazione del territorio montano;

2) conseguire l'ottimizzazione dei livelli di governo e delle caratteristiche dimensionali, demografiche e strutturali, nonché il superamento della frammentazione, assicurando l'efficienza, la continuità dei servizi, l'efficacia delle politiche locali, la razionalizzazione e la semplificazione;

3) concorrere, in attuazione dell'articolo 2, commi 17, 18 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica ed evitare il prodursi, in Lombardia, degli effetti di cui all'articolo 2, comma 20 della legge predetta;

b) promuove e sostiene l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi tra i comuni lombardi per assicurare la continuità dei servizi, garantire una gestione efficace, efficiente ed economica e favorire lo sviluppo del dinamismo associativo.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, lettera b), la Regione dispone particolari modalità di sostegno delle unioni di comuni che rispondono ai requisiti di stabilità di cui all'articolo 18 e delle comunità montane che gestiscono in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni, ai sensi dell'articolo 9.

4. Sono, di norma, ambiti di riferimento per l'organizzazione da parte dei comuni dell'adeguato esercizio associato delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione la zona omogenea per i territori montani e il distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), per gli altri territori.


 


TITOLO II

Riordino delle comunità montane della Lombardia

Art. 2
Delimitazione delle zone omogenee.


1. Ai fini del riordino territoriale delle comunità montane, previsto dalla legge 244/2007, sono individuate le zone omogenee risultanti dall'allegato A alla presente legge, comprendenti i comuni montani e parzialmente montani della Lombardia, secondo la classifica dei territori montani determinata ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), già inclusi nelle zone omogenee alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della continuità geografica e geomorfologica, nonché della migliore funzionalità per lo svolgimento dei servizi.

2. Le modifiche della delimitazione delle zone omogenee sono approvate dal Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale formulata in base a richiesta motivata degli enti interessati; con i decreti di cui all'articolo 3 sono regolati, ove necessario, i rapporti successori.

3. In ciascuna zona omogenea è costituita una sola comunità montana.

4. Sono esclusi dalla comunità montana i comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

5. La delimitazione delle zone omogenee di cui al comma 1 non rileva in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.


 


Art. 3
Costituzione delle comunità montane.


1. Sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole comunità montane.

2. Il decreto di costituzione della comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva.

3. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e ha effetto dalla data di pubblicazione.


 


Art. 4
Organi della comunità montana.


1. Sono organi della comunità montana l'assemblea, il presidente e la giunta esecutiva.

2. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni. Lo statuto della comunità montana può prevedere, senza oneri aggiuntivi, che dell'assemblea faccia parte, oltre al Sindaco, un consigliere eletto dalla minoranza consiliare di ciascuno dei comuni della comunità montana. Nell'assemblea della comunità montana così composta, ciascun sindaco, o suo delegato, dispone di due voti e quello della minoranza di un voto.

3. La giunta esecutiva delle comunità montane è composta dal seguente numero di componenti, compreso il presidente:

a) tre nelle comunità formate da un numero di comuni pari o inferiore a dieci;

b) cinque nelle comunità formate da un numero di comuni da undici a trentacinque;

c) sette nelle comunità formate da un numero di comuni superiore a trentacinque (2).

4. Il presidente e i membri della giunta esecutiva sono eletti dall'assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, tra i sindaci e gli assessori in carica dei comuni facenti parte della comunità montana; possono essere eletti anche tra i consiglieri comunali dei comuni della comunità montana, purché appartenenti alla maggioranza consiliare dei rispettivi consigli. L'elezione avviene sulla base di una o più liste recanti il nominativo del candidato presidente e i nominativi degli altri membri in numero doppio rispetto a quelli da eleggere. Si procede con le stesse modalità al rinnovo dell'intera giunta esecutiva in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del presidente o di oltre la metà dei componenti della giunta esecutiva. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della giunta esecutiva, diverso dal presidente, si fa luogo allo scorrimento della medesima lista; in caso di esaurimento della lista, l'assemblea provvede alla sostituzione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

5. Ai componenti dell'assemblea spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della stessa, determinata dallo statuto nei limiti della normativa vigente. Al presidente e ai membri della giunta esecutiva è riconosciuta una indennità di funzione, stabilita dallo statuto, nella misura massima del 30 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana. L'indennità di funzione non è cumulabile con quella spettante per la carica di sindaco o assessore comunale; l'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna. In caso di opzione per l'indennità della comunità montana, è a carico del bilancio della stessa la sola quota eccedente l'importo spettante per la carica ricoperta nel comune. Al presidente e ai membri della giunta esecutiva che siano anche componenti dell'assemblea non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della medesima.

6. L'attività di revisione economico-finanziaria della comunità montana è svolta da un solo revisore, eletto dall'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri. L'incarico di revisore ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

7. L'organo di revisione, nei modi stabiliti dalla legge e dallo statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, si esprime in ordine ai contenuti della certificazione di cui all'articolo 12 e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze di gestione, con apposita relazione, che accompagna la relativa proposta di deliberazione; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il revisore è tenuto a segnalare all'assemblea gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; copia delle segnalazioni e delle denunce è trasmessa alla Giunta regionale.


(2) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

 


Art. 5
Attribuzioni degli organi.


1. Spetta all'assemblea:

a) approvare lo statuto;

b) approvare i bilanci annuale e pluriennale e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;

c) approvare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e il piano pluriennale di opere ed interventi, e i relativi aggiornamenti;

d) approvare le convenzioni con la provincia e i comuni, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;

e) approvare i regolamenti, salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2;

f) deliberare in merito agli acquisti e alle alienazioni immobiliari, alle relative permute, agli appalti e alle concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'assemblea o che non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta esecutiva o di responsabili di uffici e servizi;

g) deliberare le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

h) deliberare la partecipazione o la promozione della costituzione di enti, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 15, comma 2, lettera c);

i) ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalla legge e dallo statuto.

2. La giunta esecutiva svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dell'assemblea, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività. Spetta alla giunta esecutiva l'assunzione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea e che non rientrino nelle competenze dei responsabili di uffici e servizi; spettano in particolare alla giunta esecutiva:

a) la proposta all'assemblea degli atti di cui alle lettere b), c), e) del comma 1;

b) l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea;

c) l'approvazione dei piani attuativi.

3. Il presidente rappresenta la comunità montana, convoca e presiede la giunta esecutiva, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dallo statuto. Il presidente può delegare un componente della giunta esecutiva a svolgere funzioni vicarie in caso di necessità.


 


Art. 6
Principi di organizzazione.


1. L'organizzazione della comunità montana si fonda sul principio della separazione tra i compiti di indirizzo e controllo e i compiti di gestione amministrativa ed è improntata ai principi di trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e pubblicità.

2. La comunità montana ispira i propri procedimenti e l'esercizio delle proprie funzioni al principio di semplificazione.


 


Art. 7
Statuto.


1. Lo statuto della comunità montana specifica le attribuzioni degli organi e le modalità di elezione e di funzionamento degli stessi, le linee generali dell'organizzazione dell'ente, le forme di pubblicità e le modalità di pubblicazione degli atti, le forme di partecipazione; può stabilire una sede diversa da quella fissata dal decreto costitutivo della comunità montana.

2. Lo statuto è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'organo stesso nella prima votazione; nelle successive votazioni s'intende approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio della comunità montana e dei comuni facenti parte della medesima; entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche alle modificazioni dello statuto.


 


Art. 8
Strumenti di programmazione.


1. Sono strumenti di programmazione delle comunità montane il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e il piano pluriennale di opere e interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale. Il piano di sviluppo socioeconomico è soggetto ad aggiornamento nei termini previsti dallo Statuto.

2. Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi da perseguire e le priorità d'intervento; contiene inoltre le indicazioni urbanistiche con cui concorrere alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio della comunità montana e di ogni comune appartenente alla stessa; entro i successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni.

4. Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni formulate, il piano è trasmesso alla provincia competente che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento, a seguito di verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economica, sociale e territoriale della Regione e della provincia stessa; trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano s'intende approvato.

5. In caso di comunità montane interprovinciali e di eventuale disaccordo tra le province interessate, la Giunta regionale, al fine di pervenire entro i successivi trenta giorni all'approvazione del piano, provvede, su istanza della comunità montana, a convocare una conferenza dei servizi cui partecipa un rappresentante legittimato delle amministrazioni interessate; trascorso tale termine, senza che le amministrazioni interessate siano pervenute ad un accordo per l'approvazione del piano, lo stesso si intende approvato.

6. Agli aggiornamenti del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, è approvato dalla comunità montana il piano pluriennale di opere e interventi, di cui viene data comunicazione alla provincia.

8. Il piano di cui al comma 7 e i relativi aggiornamenti annuali sono articolati in progetti concernenti opere ed interventi che la comunità montana intende realizzare, avvalendosi prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata.

9. I comuni che costituiscono la comunità montana concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione della comunità montana stessa, adeguando o coordinando i propri piani e programmi.


 


Art. 9
Competenze della comunità montana.


1. La Regione, in coerenza con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, individua la comunità montana come destinataria di funzioni e servizi il cui ottimale espletamento sia connesso alla dimensione territoriale della medesima.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2, la comunità montana è titolare degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

3. La comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione. Ogni funzione o servizio gestito in forma associata dalla comunità montana è regolato da apposita convenzione, che ne determina le modalità e condizioni di svolgimento, l'imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili all'organizzazione, nonché gli obblighi reciproci degli enti.

4. Alle gestioni associate di cui al comma 3 possono aderire anche comuni limitrofi alla comunità montana, se non appartenenti ad altra comunità montana, per un più efficiente ed efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali.

5. La comunità montana può attingere anche ai fondi per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi.

6. Nell'esercizio delle funzioni e dei servizi, la comunità montana assicura l'efficienza, la continuità dei servizi e l'efficacia delle politiche locali.


 


Art. 10
Ricognizione delle funzioni conferite.


1. In sede di definizione degli obiettivi della programmazione regionale a favore dei territori montani, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), è effettuata, annualmente, la ricognizione delle funzioni conferite dalla Regione alle comunità montane.


 


Art. 11
Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani).


1. All'articolo 5 della L.R. n. 25/2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Le comunità montane, previo parere favorevole delle strutture competenti presso le sedi territoriali della Regione a seguito di istruttoria sulla fattibilità tecnico-economica degli interventi e di verifica di conformità alle indicazioni contenute nel bando, formano l'elenco motivato dei progetti ritenuti prioritari e lo trasmettono per l'approvazione alla Giunta regionale, indicando, in particolare:

a) i criteri adottati per la formulazione della graduatoria;

b) i tempi di realizzazione delle opere;

c) le compartecipazioni finanziarie;

d) il concorso al superamento degli squilibri socio-economici esistenti, tenuto conto della classificazione operata ai sensi dell'articolo 3.

5. La Giunta regionale provvede all'approvazione dell'elenco di cui al comma 4; in sede di approvazione la Giunta, su segnalazione motivata dei soggetti interessati di cui all'articolo 1, comma 3, può modificare le proposte delle comunità montane, in base alla valutazione sulla coerenza delle scelte effettuate dalle medesime nella selezione dei progetti rispetto alle priorità indicate nella programmazione regionale, dandone adeguata motivazione.

6. Il programma di finanziamento degli interventi è approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente.".


 


Art. 12
Programmazione finanziaria e contabilità.


1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la Regione può stabilire, con la legge finanziaria, la percentuale massima di incidenza delle spese di funzionamento sul totale delle spese correnti della comunità montana.

2. Per la verifica del rispetto di quanto previsto dal comma 1, le comunità montane trasmettono alla Giunta regionale apposita certificazione redatta sulla base di un modello di rilevazione delle spese di funzionamento definito dalla Giunta regionale stessa. In caso di accertamento del mancato rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, la Giunta regionale individua i finanziamenti ai quali le comunità montane non possono accedere.

3. Al fine di garantire la trasparenza, la comparabilità e la verifica dei dati contabili delle comunità montane, il bilancio della comunità montana è predisposto sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale.

4. La Regione non può intervenire a copertura degli eventuali disavanzi di gestione.


 


Art. 13
Fonti di finanziamento.


1. Le risorse finanziarie per il funzionamento e il sostegno dell'attività delle comunità montane sono:

a) la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nonché la quota di competenza regionale del fondo nazionale investimenti, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

b) le risorse per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 1102/1971 nonché le risorse statali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna);

c) le risorse finanziarie destinate all'incentivazione della gestione associata di funzioni e servizi.

2. L'adozione degli strumenti di programmazione delle comunità montane o il loro adeguamento è condizione necessaria per beneficiare delle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, da assegnare secondo i parametri di cui alla L.R. n. 25/2007.

3. Le comunità montane provvedono, entro il 30 giugno di ogni anno, alla rendicontazione dei finanziamenti loro assegnati, mediante relazione sullo stato di avanzamento dei programmi avviati.


 


Art. 14
Rapporti tra enti.


1. I rapporti tra comuni che fanno parte di una stessa comunità montana e quelli di ciascun comune con altri enti sono regolati secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, tenuto conto delle forme di incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi.

2. Per la gestione associata delle funzioni, non possono essere destinatarie di incentivi regionali le unioni di comuni lombarde o altre forme associative aventi ambiti territoriali coincidenti con le zone omogenee, in coerenza con il principio di non sovrapposizione di più enti associativi.

3. Per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi previsti dai piani e programmi della comunità montana che richiedono per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il presidente della comunità montana può promuovere accordi di programma.

4. I presidenti delle comunità montane della Lombardia e il presidente dell'UNCEM Lombardia, riuniti nella Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, esprimono valutazioni in ordine al modello di rilevazione delle spese di funzionamento e allo schema di bilancio di cui all'articolo 12 e formulano proposte riguardo all'individuazione di possibili meccanismi di ridistribuzione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 504/1992, diretti a superare le sperequazioni esistenti, in attesa della regionalizzazione del fondo medesimo.


 


Art. 15
Rapporti con la Regione.


1. La Regione, nel rispetto dei principi di autonomia e leale collaborazione, esercita attività di monitoraggio e controllo sulla gestione finanziaria delle comunità montane e sullo svolgimento dei servizi. A tal fine, le comunità montane trasmettono alla Regione il bilancio, le sue variazioni e il conto consuntivo nei quali sono evidenziate separatamente le somme per il finanziamento delle funzioni conferite dalla legge e quelle destinate all'esercizio associato delle funzioni delegate dai comuni, nonché una relazione annuale sull'andamento delle funzioni svolte e dei servizi erogati, che evidenzi almeno il volume dei servizi in rapporto alla popolazione servita e, per ciascun servizio, il costo complessivo e quello unitario per utente, nonché la copertura territoriale raggiunta.

2. In caso di riscontrata inefficienza o non economicità nella gestione contabile e finanziaria o nello svolgimento di funzioni e servizi, la Giunta regionale adotta i provvedimenti del caso, tra i quali, in particolare:

a) la riduzione o privazione dei contributi;

b) il divieto di procedere a nuove assunzioni o all'instaurazione di rapporti di collaborazione, se non previa autorizzazione della Giunta regionale;

c) il divieto di costituire o assumere partecipazioni in enti, se non previa autorizzazione della Giunta regionale.

3. Nel caso di omissione o ritardo nel compimento di atti obbligatori per legge, ovvero di gravi carenze nell'esercizio delle funzioni o nell'erogazione dei servizi, il Presidente della Giunta regionale invita la comunità montana ad adempiere ovvero a porre in essere le misure necessarie per ristabilire l'efficienza della funzione o del servizio, entro un congruo termine comunque non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni; decorso inutilmente il termine, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione di questa, adotta i provvedimenti necessari ovvero nomina un commissario che provvede in luogo dell'ente. Le spese relative all'attività del commissario sono a carico del bilancio della comunità montana.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione di questa, e previa diffida nei casi di cui alle lettere a), e c), nomina un commissario per la temporanea gestione dell'ente:

a) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi nei seguenti casi:

1) persistente mancato raggiungimento nelle sedute dell'assemblea del numero di componenti necessario per la validità della seduta;

2) l'assemblea non provveda ad eleggere il presidente e la giunta esecutiva nel termine previsto dallo statuto, ovvero, in sede di costituzione della comunità montana, dal decreto presidenziale di cui all'articolo 3;

b) in caso di gravi violazioni di legge;

c) in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio dell'ente.

5. Con il decreto di commissariamento di cui al comma 4 è disposto lo scioglimento dell'assemblea e sono stabiliti i poteri del commissario. Lo scioglimento dell'assemblea comporta la decadenza della giunta esecutiva, compreso il presidente. Al commissario competono gli adempimenti per la ricostituzione degli organi ordinari, entro sei mesi dalla sua nomina.


 


TITOLO III

Unioni di comuni lombarde e gestione associata di funzioni e servizi comunali

Art. 16
Tipologie di gestione associata.


1. I comuni possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato mediante:

a) unioni di comuni lombarde;

b) comunità montane;

c) altre forme associative.


 


Art. 17
Libertà di adesione.


1. Per l'esercizio associato di funzioni e servizi, i comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all'articolo 16, all'interno degli ambiti di cui al comma 2, in base all'adeguatezza territoriale della funzione e del servizio, anche aderendo a più forme associative.

2. Ambito territoriale di riferimento è la zona omogenea per i comuni della comunità montana e, al fine della concessione dei contributi di cui all'articolo 20, di norma il distretto socio-sanitario per gli altri comuni, salva la possibilità di deroga motivata da parte dei comuni interessati.

3. Ai fini della deroga prevista dal comma 2, il regolamento di cui all'articolo 20 specifica le situazioni territoriali e individua le condizioni funzionali che possono rendere l'ambito distrettuale inidoneo a garantire l'efficace, efficiente ed economica gestione di servizi e funzioni in forma associata.

4. Per ogni funzione o servizio, il comune può partecipare ad una sola forma associativa.

5. Ogni comune può aderire ad una sola unione di comuni, disciplinata ai sensi dell'articolo 18.


 


Art. 18
Unioni di comuni lombarde.


1. Le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi.

2. Le unioni di comuni esercitano in gestione associata, per tutti i comuni che le compongono, almeno tre delle seguenti funzioni e servizi:

a) sistemi informativi;

b) ufficio tecnico;

c) gestione economico-finanziaria;

d) gestione tributi;

e) urbanistica e gestione e tutela del territorio;

f) organizzazione e personale;

g) polizia locale;

h) servizi socio-assistenziali.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L'unione è costituita a decorrere dalla data di efficacia dell'atto costitutivo, qualora non previsto diversamente dall'atto medesimo.

4. Lo statuto individua la sede e le funzioni dell'unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e insediamento, nonché la durata dell'unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce, altresì, le procedure per lo scioglimento dell'unione o per il recesso da parte dei comuni partecipanti e relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra unione e comune uscente. Lo statuto stabilisce gli effetti, anche sanzionatori, del recesso di un comune prima della scadenza del termine di durata dell'unione.

5. Sono organi dell'unione l'assemblea, la giunta e il presidente. Lo statuto dell'unione può prevedere come organi unicamente l'assemblea e il presidente.

6. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni partecipanti all'unione. Il sindaco può delegare un assessore del proprio comune a partecipare a sedute dell'assemblea. Lo statuto può prevedere una composizione diversa dell'assemblea senza oneri aggiuntivi, fermo restando che della stessa possono far parte unicamente i sindaci, gli assessori e i consiglieri dei comuni dell'unione.

Lo statuto può, altresì, prevedere criteri di ponderazione del voto spettante ai componenti dell'assemblea.

7. La giunta è composta di norma da tre membri, incluso il presidente, eletti dall'assemblea con voto limitato ad una sola preferenza, tra i sindaci e gli assessori dei comuni partecipanti all'unione. Nel caso lo statuto preveda una composizione della giunta esecutiva numericamente superiore deve contemporaneamente garantire l'invarianza dei costi.

8. Lo statuto individua i poteri degli organi dell'unione, in quanto compatibili e idonei all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi trasferiti all'unione, sulla base della disciplina statale degli organi dei comuni.

9. Ai componenti dell'assemblea, a quelli della giunta e al presidente dell'unione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 4, comma 5.

10. L'assemblea, nei limiti previsti dal comma 9, determina l'entità del gettone di presenza dei componenti dell'assemblea e la misura dell'indennità di funzione dei membri della giunta.

11. La cessazione dalla carica nel proprio comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'unione. L'assemblea elegge il nuovo componente della giunta nella prima seduta successiva al verificarsi della decadenza.

12. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

13. L'unione può presentare richiesta per accedere ai contributi regionali relativi a funzioni e servizi ad essa trasferiti.

14. Competono all'unione gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati.

15. Le unioni di comuni e i comuni nati da fusioni continuano ad usufruire di tutti gli eventuali vantaggi, in termini di accesso ad incentivi, semplificazioni, agevolazioni, finanziamenti, di cui godono, per le loro piccole dimensioni, i comuni che le costituiscono, per il tempo e secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 20.


 


Art. 19
Destinatari dei contributi.


1. La Regione incentiva lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi comunali, destinando contributi specifici e fornendo supporto tecnico, anche con attività di formazione e accompagnamento, prioritariamente a favore di:

a) unioni di comuni lombarde;

b) comunità montane.

2. La Regione può disporre contributi a favore di forme associative intercomunali, diverse da quelle di cui al comma 1, secondo modalità stabilite nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR). La Giunta regionale, in coerenza con i contenuti del DPEFR, definisce annualmente condizioni e requisiti per l'accesso ai contributi, nonché le modalità di erogazione e di determinazione delle priorità di finanziamento.


 


Art. 20
Concessione dei contributi regionali.


1. I criteri di concessione dei contributi regionali alle forme associative di cui all'articolo 19, comma 1, sono stabiliti con regolamento regionale, che disciplina altresì la durata del contributo e le modalità di erogazione e di revoca, nonché le regole necessarie ad assicurare il passaggio dal sistema di incentivazione delle gestioni associate di cui all'articolo 24, comma 6, al regime contributivo di cui al presente articolo nei limiti delle disponibilità di bilancio (3).

2. L'unione o la comunità montana beneficiaria di contributi concessi ai sensi del Titolo III provvede a trasmettere alla Regione una relazione sull'andamento dei servizi erogati in forma associata, redatta secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1.

3. Per l'erogazione dei contributi e per la determinazione della relativa entità, il regolamento tiene conto di:

a) numero e tipologia dei servizi associati, ferma restando la necessaria presenza del requisito di cui al comma 2 dell'articolo 18;

b) popolazione residente nei comuni aderenti;

c) numero dei comuni coinvolti nella forma associativa;

d) dinamismo associativo, inteso quale progressivo incremento del numero dei comuni aderenti e delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata;

e) differenze demografiche e di capacità tributaria;

f) capacità di garantire l'adeguatezza dei servizi;

g) modalità di gestione che prevedano l'affidamento del servizio ad un ufficio unico in sostituzione degli uffici dei comuni associati;

h) livello di efficienza della gestione;

i) adeguate soluzioni infotelematiche coerenti con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

l) superficie territoriale dei comuni aderenti;

m) presenza di superfici sottoposte a vincolo idrogeologico.

4. Il regolamento può prevedere forme particolari di incentivazione per la fusione dei piccoli comuni, di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) (4).


(3) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

(4) In attuazione del presente articolo si veda il Reg. 27 luglio 2009, n. 2. Si veda, anche, il D.Dirig. 11 agosto 2009, n. 8391.

 


Art. 21
Clausola valutativa.


1. La Giunta regionale informa il Consiglio dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nella diffusione dell'esercizio di funzioni e servizi comunali attraverso forme stabili di gestione associata.

2. A tal fine, dopo l'approvazione del regolamento di cui all'articolo 20, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione triennale che fornisca risposte documentate, distinte per le diverse forme associative, ai seguenti quesiti:

a) quale è stato il dinamismo associativo che si è determinato, in termini di variazione del numero delle associazioni, dei comuni associati, con particolare riferimento a quelli fino a duemila abitanti, dei servizi e delle funzioni da essi delegati, nonché della popolazione interessata;

b) quali servizi sono stati scelti per l'esercizio associato e quali vantaggi esso ha prodotto sotto il profilo tecnico, amministrativo, organizzativo, economico e di utenza raggiunta dai comuni coinvolti;

c) quali azioni di supporto formativo e di accompagnamento per gli enti locali sono state realizzate dalla Regione ed a quali esigenze hanno dato risposta;

d) in che misura i comuni e la Regione hanno partecipato alla spesa complessiva per la gestione associata e in che misura si è data copertura alle richieste espresse dagli enti locali.

3. Gli enti locali coinvolti nell'attuazione della presente legge rendono disponibili le informazioni utili a rispondere ai quesiti elencati al comma 2.

4. Per lo svolgimento delle analisi necessarie per l'elaborazione di risposte documentate ai quesiti della presente clausola la Regione può destinare risorse a carico dei fondi previsti all'articolo 22, comma 3.

5. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che ne concludono l'esame.


 


TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 22
Norma finanziaria.


1. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunità montane, di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.5.6.3.114 "Territorio montano e piccoli Comuni" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.

2. Per le spese di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) è autorizzata, per gli esercizi successivi al 2008, l'assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni, determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della stessa legge.

3. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunità montane, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e all'art. 19, comma 1, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.3.1.3.151 "Reti e servizi di pubblica utilità" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.

4. Alla determinazione delle spese di cui al comma 3 si provvede con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della legge regionale n. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. All'autorizzazione delle spese di cui all'articolo 23, comma 21, si provvede con successiva legge.


 


Art. 23
Norme transitorie e di prima applicazione.


1. In sede di prima applicazione della presente legge, per consentire ulteriori verifiche e valutazioni in ordine alla coesione territoriale e alla congruità della delimitazione delle zone omogenee, l'allegato A è sottoposto al parere di apposite commissioni provinciali, composte dai presidenti delle comunità montane interessate, dai presidenti delle provincie interessate e dai sindaci dei comuni interessati.

2. Al fine dell'espressione del parere di cui al comma 1, ciascuna commissione provinciale è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato, una sola volta, su base provinciale, secondo un calendario di lavori prefissato; le sedute delle commissioni, presiedute dai presidenti di provincia o da assessori delegati, non possono aver luogo oltre il 31 agosto 2008.

3. La Giunta regionale entro il 30 settembre 2008 sottopone al Consiglio regionale, per l'approvazione, la proposta definitiva di delimitazione delle zone omogenee. La delimitazione approvata dal Consiglio regionale è immediatamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sostituisce l'allegato A della presente legge.

4. In caso di mancata approvazione entro il 31 ottobre 2008 della deliberazione consiliare di cui al comma 3, la delimitazione delle zone omogenee contenuta nell'Allegato A diviene definitiva.

5. Le modifiche, di cui al comma 3, non possono determinare un aumento del numero delle zone omogenee individuate nell'allegato A e devono in ogni caso assicurare l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalla presente legge e dalla relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 244/2007.

6. La nuova delimitazione delle zone omogenee effettuata a norma della presente legge ha effetto a decorrere dalla data fissata per lo svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative del 2009 [e non può essere modificata nei primi tre anni dalla medesima data] (5). I decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3 sono adottati entro trenta giorni dal termine di cui al periodo precedente.

6-bis. Ai fini del riparto del fondo regionale per la montagna, il parametro di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) della L.R. n. 25/2007, si applica, per gli anni 2009-2011, alle zone omogenee individuate ai sensi della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità montane) (6).

6-ter. Il comma 6 bis si applica anche ai fini del riparto delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b) (7).

7. Al fine di consentire la regolare costituzione, nei tempi previsti, delle nuove comunità montane e di assicurare la continuità della relativa azione amministrativa:

a) in caso di invarianza dei confini territoriali della comunità montana, i componenti degli organi in carica alla data di svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative di cui al comma 6 restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi ai sensi delle disposizioni della presente legge;

b) in caso di mutamento della circoscrizione territoriale di una stessa comunità montana, i relativi organi, ad eccezione di quello di revisione, sono sciolti alla data di efficacia del decreto di cui al comma 6 e i loro poteri sono assunti, in via provvisoria fino all'insediamento degli organi ordinari della nuova comunità montana, dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica della nuova comunità montana, ovvero, in caso di sua rinuncia, da un soggetto nominato dal Presidente della Giunta regionale;

c) qualora la nuova delimitazione delle zone omogenee sia tale da determinare la costituzione di un'unica nuova comunità montana per fusione di due o più comunità montane, anche con eventuale mutamento o parziale scorporo della precedente circoscrizione territoriale di una singola comunità, i relativi organi, ad eccezione di quello di revisione, sono sciolti alla data di efficacia del decreto di cui al comma 6 e i loro poteri sono assunti, in via provvisoria fino all'insediamento degli organi ordinari della nuova comunità montana, dal collegio di cui al comma 9 (8).

8. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 7, il presidente della comunità montana assume il compito di effettuare la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, del personale ed economico-finanziari, connessi alla costituzione della nuova comunità montana e di predisporre una relazione, allegata all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi nonché alla denominazione e alla sede della nuova comunità. La ricognizione e la relazione sono trasmesse ai comuni interessati e sottoposte all'assemblea della comunità montana entro il 31 gennaio 2009; l'assemblea provvede all'approvazione entro i successivi trenta giorni. L'approvazione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla definizione dei rapporti. In caso di mancata presentazione o approvazione della ricognizione e della relazione nei termini predetti, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere [nei successivi quindici giorni] (9), nomina un commissario che provvede in via sostitutiva (10).

9. Le disposizioni del comma 8 si applicano anche all'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 7; in tal caso gli adempimenti che il comma 8 pone in capo al presidente della comunità montana sono svolti da un apposito organo collegiale, costituito entro il 15 novembre 2008 con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e composto dai presidenti delle comunità montane soggette a fusione nonché da un soggetto di designazione regionale, che lo presiede. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 7, la proposta relativa alla denominazione e alla sede della comunità montana è fatta dal presidente uscente (11).

10. Il termine per la ricognizione ed i connessi adempimenti amministrativi, di cui ai commi 8 e 9, decorre dal 1° novembre 2008.

11. In ogni caso sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore della legge 244/2007.

12. Le nuove comunità montane, fermo quanto previsto dai commi 8 e 9, succedono in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alle preesistenti comunità montane.

13. I nuovi organi provvedono all'approvazione dello statuto e all'adeguamento degli altri atti della comunità montana entro sei mesi dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario ad acta che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

14. Nelle more dell'approvazione del nuovo statuto si applica lo statuto vigente della comunità montana in quanto compatibile con la presente legge. In caso di fusione di più comunità montane in un'unica comunità, lo statuto applicabile è quello di più recente approvazione.

15. In sede di prima applicazione dell'articolo 4, comma 4, l'assemblea della comunità montana è convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti e presieduta dal componente più anziano d'età. Le liste contenenti i nominativi del presidente e degli altri membri della giunta esecutiva sono depositate almeno tre giorni prima di quello fissato per l'elezione. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea; a tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in sedute distinte, nel rispetto del termine fissato a norma dell'articolo 3, comma 2.

16. Le spese relative alle attività dei commissari previsti dal presente articolo sono a carico dei bilanci delle comunità montane.

17. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, si applicano fino al 31 dicembre 2010 anche ai comuni aderenti a comunità montane costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge ed esclusi dalle zone omogenee individuate ai sensi della medesima, anche se ad esse non limitrofi.

18. Anche al fine dell'accesso ai contributi regionali per l'esercizio associato di funzioni e servizi ai sensi della presente legge, le unioni di comuni già costituite si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 18 entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'approvazione delle modifiche statutarie, l'unione applica, in quanto compatibile, lo statuto vigente.

19. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 20 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

20. La disposizione del comma 3 dell'articolo 12 ha effetto a decorrere dalla regionalizzazione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. In attesa della regionalizzazione, la comunità montana trasmette alla Regione un documento contenente i dati contabili aggregati, redatto sulla base di apposito modello approvato dalla Giunta regionale; il documento, nel quale sono evidenziate separatamente le somme per il finanziamento delle funzioni conferite dalla legge e quelle destinate all'esercizio associato delle funzioni delegate dai comuni, è allegato al bilancio della comunità montana.

21. In attesa della piena operatività del riordino delle comunità montane previsto dalla presente legge, la Giunta regionale può erogare alle medesime, per l'anno 2009, contributi straordinari secondo criteri che tengano conto delle situazioni di maggiore disagio, rilevate sulla base dell'analisi dei bilanci e dei flussi di spesa per i servizi erogati.


(5) Parole soppresse dall'art. 11, comma 1, lett. c), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

(6) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 23 ottobre 2009, n. 22.

(7) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 23 ottobre 2009, n. 22.

(8) Si veda, anche, il D.Dirett. 5 agosto 2009, n. 8148.

(9) Parole soppresse dall'art. 11, comma 1, lett. d), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

(10) Si veda, anche, il D.Dirett. 5 agosto 2009, n. 8148.

(11) Si veda, anche, il D.Dirett. 5 agosto 2009, n. 8148.

 


Art. 24
Norme finali e abrogazioni.


1. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica i risultati determinati dalla applicazione delle previsioni del Titolo II in termini di incremento dell'efficienza dei servizi erogati, di conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, di riequilibrio socio-economico delle aree interessate e di coesione territoriale delle zone omogenee (12).

2. I comuni che, pur trovandosi all'interno della zona omogenea, intendono uscire dalla comunità montana approvano, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, motivata deliberazione in merito e la trasmettono, rispettivamente, agli altri comuni della zona omogenea e alla comunità montana, per l'espressione del parere, nonché alla Regione. I pareri sono trasmessi alla Regione per l'assunzione della determinazione finale, che definisce altresì, sentite le parti interessate, i rapporti tra la comunità montana e il comune uscente. Nel caso in cui il comune intenda essere aggregato ad altra comunità montana, deve essere acquisito anche il parere di quest'ultima. [Resta fermo, in ogni caso, il divieto temporaneo di modifica delle zone omogenee di cui al comma 6 dell'articolo 23] (13).

3. La legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità Montane) e l'articolo 6 della legge regionale n. 25/2007 non hanno più effetto, per le singole nuove comunità montane, dalla data di pubblicazione del relativo decreto costitutivo, di cui all'articolo 3, e sono abrogate alla data di pubblicazione dell'ultimo dei decreti costitutivi delle nuove comunità montane, che deve dare espressa comunicazione dell'intervenuta abrogazione. Dalla medesima data ogni riferimento alla L.R. n. 6/2002, contenuto in leggi e regolamenti regionali, si intende fatto alla presente legge.

4. Le modificazioni della L.R. n. 25/2007, di cui all'articolo 11 della presente legge, hanno effetto dalla data di pubblicazione del primo bando, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. n. 25/2007, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le unioni di comuni lombarde trasmettono alla Regione l'atto costitutivo e lo statuto adottati o modificati ai sensi della presente legge. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6. Sono abrogati alla data dell'1 gennaio 2009:

a) l'articolo 1, commi 52-bis, quater e quinquies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);

b) l'articolo 56, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) (14).

7. Dal termine di cui al comma 6 non hanno più effetto la Delib.C.R. 27 maggio 2003, n. VII/802 e i relativi provvedimenti attuativi. L'importo del contributo spettante all'unione e alla comunità montana ai sensi del regolamento di cui all'articolo 20, se inferiore a quello risultante dall'applicazione del secondo periodo del comma 8, è ad esso adeguato fino al 31 dicembre 2010 (15).

8. Sono comunque fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni abrogate o prive di efficacia ai sensi della presente legge, fermo restando il limite della disponibilità di bilancio. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle unioni di comuni, alle comunità montane e alle altre forme associative fino al 31 dicembre 2009, limitatamente alle domande di contributo ordinario riferite all'intera annualità e fermo restando quanto previsto al comma 8-bis (16).

8-bis. Dal termine di cui al comma 6 non possono più essere approvati nuovi progetti di gesione associata o eventuali integrazioni di progetti precedentemente approvati ai sensi dei provvedimenti attuativi di cui al primo periodo del comma 7 (17).

8-ter. I contributi previsti dal regolamento di cui all'articolo 20 non possono essere cumulati con quelli di cui al secondo periodo del comma 8 (18).


(12) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. e), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

(13) Periodo abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. f), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

(14) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. g), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

(15) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. h), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

(16) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. i), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

(17) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. j), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

(18) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. j), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

 


Art. 25
Entrata in vigore.


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.


 


Allegato A (art. 2, comma 1)


Elenco zone omogenee e relativi comuni


Zona omogenea n. 1


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

BAGNARIA

18007

2

BORGO PRIOLO

18016

3

BORGORATTO MORMOROLO

18017

4

BRALLO DI PREGOLA

18021

5

CECIMA

18042

6

FORTUNAGO

18064

7

GODIASCO

18073

8

MENCONICO

18089

9

MONTALTO PAVESE

18094

10

MONTESEGALE

18098

11

PONTE NIZZA

18117

12

ROCCA SUSELLA

18126

13

ROMAGNESE

18128

14

RUINO

18132

15

S. MARGHERITA STAFFORA

18142

16

VAL DI NIZZA

18166

17

VALVERDE

18170

18

VARZI

18171

19

ZAVATTARELLO

18184


Zona omogenea n. 2


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

GARDONE RIVIERA

17074

2

GARGNANO

17076

3

LIMONE SUL GARDA

17089

4

MAGASA

17098

5

SALÒ

17170

6

TIGNALE

17185

7

TOSCOLANO MADERNO

17187

8

TREMOSINE

17189

9

VALVESTINO

17194


Zona omogenea n. 3


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

AGNOSINE

17003

2

ANFO

17005

3

BAGOLINO

17010

4

BARGHE

17012

5

BIONE

17019

6

CAPOVALLE

17036

7

CASTO

17044

8

GAVARDO

17077

9

IDRO

17082

10

LAVENONE

17087

11

MURA

17115

12

ODOLO

17121

13

PAITONE

17132

14

PERTICA ALTA

17139

15

PERTICA BASSA

17140

16

PRESEGLIE

17153

17

PROVAGLIO VAL SABBIA

17157

18

ROÈ VOLCIANO

17164

19

SABBIO CHIESE

17168

20

SERLE

17178

21

TREVISO BRESCIANO

17191

22

VALLIO TERME

17193

23

VESTONE

17197

24

VILLANUOVA SUL CLISI

17201

25

VOBARNO

17204


Zona omogenea n. 4


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

BOVEGNO

17024

2

BOVEZZO

17025

3

BRIONE

17030

4

CAINO

17031

5

COLLIO

17058

6

CONCESIO

17061

7

GARDONE VAL TROMPIA

17075

8

IRMA

17084

9

LODRINO

17090

10

LUMEZZANE

17096

11

MARCHENO

17104

12

MARMENTINO

17105

13

NAVE

17117

14

PEZZAZE

17141

15

POLAVENO

17144

16

SAREZZO

17174

17

TAVERNOLE SUL MELLA

17183

18

VILLA CARCINA

17199


Zona omogenea n. 5


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

ANGOLO TERME

17006

2

ARTOGNE

17007

3

BERZO DEMO

17016

4

BERZO INFERIORE

17017

5

BIENNO

17018

6

BORNO

17022

7

BRAONE

17027

8

BRENO

17028

9

CAPO DI PONTE

17035

10

CEDEGOLO

17047

11

CERVENO

17049

12

CETO

17050

13

CEVO

17051

14

CIMBERGO

17054

15

CIVIDATE CAMUNO

17055

16

CORTENO GOLGI

17063

17

DARFO BOARIO TERME

17065

18

EDOLO

17068

19

ESINE

17070

20

GIANICO

17079

21

INCUDINE

17083

22

LOSINE

17094

23

LOZIO

17095

24

MALEGNO

17100

25

MALONNO

17101

26

MONNO

17110

27

NIARDO

17118

28

ONO SAN PIETRO

17124

29

OSSIMO

17128

30

PAISCO LOVENO

17131

31

PASPARDO

17135

32

PIAN CAMUNO

17142

33

PIANCOGNO

17206

34

PONTE DI LEGNO

17148

35

PRESTINE

17154

36

SAVIORE DELL'ADAMELLO

17175

37

SELLERO

17176

38

SONICO

17181

39

TEMÙ

17184

40

VEZZA D'OGLIO

17198

41

VIONE

17202


Zona omogenea n. 6


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

ISEO

17085

2

MARONE

17106

3

MONTE ISOLA

17111

4

MONTICELLI BRUSATI

17112

5

OME

17123

6

PISOGNE

17143

7

SALE MARASINO

17169

8

SULZANO

17182

9

ZONE

17205


Zona omogenea n. 7 (19)


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

ADRARA SAN MARTINO

16001

2

ADRARA SAN ROCCO

16002

3

BERZO SAN FERMO

16025

4

BIANZANO

16026

5

BORGO DI TERZO

16032

6

BOSSICO

16033

7

CASAZZA

16058

8

CASTRO

16065

9

CENATE SOPRA

16068

10

COSTA VOLPINO

16086

11

CREDARO

16088

12

ENDINE GAIANO

16093

13

ENTRATICO

16094

14

FONTENO

16102

15

FORESTO SPARSO

16104

16

GANDOSSO

16109

17

GAVERINA TERME

16110

18

GRONE

16119

19

LOVERE

16128

20

LUZZANA

16130

21

MONASTEROLO DEL CASTELLO

16137

22

PARZANICA

16159

23

PIANICO

16162

24

PREDORE

16174

25

RANZANICO

16179

26

RIVA DI SOLTO

16180

27

ROGNO

16182

28

SARNICO

16193

29

SOLTO COLLINA

16200

30

SOVERE

16204

31

SPINONE AL LAGO

16205

32

TAVERNOLA BERGAMASCA

16211

33

TRESCORE BALNEARIO

16218

34

VIADANICA

16235

35

VIGANO SAN MARTINO

16236

36

VIGOLO

16237

37

VILLONGO

16242

38

ZANDOBBIO

16244


Zona omogenea n. 8 (20)


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

ALBINO

16004

2

ALZANO LOMBARDO

16008

3

ARDESIO

16012

4

AVIATICO

16015

5

CASNIGO

16060

6

CASTIONE DELLA PRESOLANA

16064

7

CAZZANO SANT’ANDREA

16067

8

CENE

16070

9

CERETE

16071

10

CLUSONE

16077

11

COLZATE

16080

12

FINO DEL MONTE

16099

13

FIORANO AL SERIO

16100

14

GANDELLINO

16107

15

GANDINO

16108

16

GAZZANIGA

16111

17

GORNO

16116

18

GROMO

16118

19

LEFFE

16124

20

NEMBRO

16144

21

OLTRESSENDA ALTA

16147

22

ONETA

16148

23

ONORE

16149

24

PARRE

16158

25

PEIA

16161

26

PIARIO

16163

27

PONTE NOSSA

16168

28

PRADALUNGA

16173

29

PREMOLO

16175

30

RANICA

16178

31

ROVETTA

16187

32

SELVINO

16197

33

SONGAVAZZO

16201

34

VALBONDIONE

16223

35

VALGOGLIO

16225

36

VERTOVA

16234

37

VILLA DI SERIO

16240

38

VILLA D’OGNA

16241


Zona omogenea n. 9 (21)


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

AZZONE

16017

2

COLERE

16078

3

SCHILPARIO

16195

4

VILMINORE DI SCALVE

16243


Zona omogenea n. 10


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

ALGUA

16248

2

AVERARA

16014

3

BLELLO

16027

4

BRACCA

16035

5

BRANZI

16036

6

BREMBILLA

16039

7

CAMERATA CORNELLO

16048

8

CARONA

16056

9

CASSIGLIO

16061

10

CORNALBA

16249

11

COSTA DI SERINA

16247

12

CUSIO

16090

13

DOSSENA

16092

14

FOPPOLO

16103

15

GEROSA

16112

16

ISOLA DI FONDRA

16121

17

LENNA

16125

18

MEZZOLDO

16134

19

MOIO DÈ CALVI

16136

20

OLMO AL BREMBO

16145

21

OLTRE IL COLLE

16146

22

ORNICA

16151

23

PIAZZA BREMBANA

16164

24

PIAZZATORRE

16165

25

PIAZZOLO

16166

26

RONCOBELLO

16184

27

SAN GIOVANNI BIANCO

16188

28

SAN PELLEGRINO TERME

16190

29

SANTA BRIGIDA

16191

30

SEDRINA

16196

31

SERINA

16199

32

TALEGGIO

16210

33

UBIALE CLANEZZO

16221

34

VALLEVE

16226

35

VALNEGRA

16227

36

VALTORTA

16229

37

VEDESETA

16230

38

ZOGNO

16246


Zona omogenea n. 11


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

ALMENNO SAN BARTOLOMEO

16006

2

ALMENNO SAN SALVATORE

16007

3

BEDULITA

16022

4

BERBENNO

16023

5

BRUMANO

16041

6

CAPIZZONE

16050

7

CORNA IMAGNA

16082

8

COSTA VALLE IMAGNA

16085

9

FUIPIANO VALLE IMAGNA

16106

10

LOCATELLO

16127

11

PALAZZAGO

16156

12

RONCOLA

16185

13

ROTA D'IMAGNA

16186

14

SANT'OMOBONO IMAGNA

16192

15

STROZZA

16208

16

VALSECCA

16228


Zona omogenea n. 12


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

ABBADIA LARIANA

97001

2

BALLABIO

97004

3

CALOLZIOCORTE

97013

4

CAPRINO BERGAMASCO

16052

5

CARENNO

97014

6

CESANA BRIANZA

97021

7

CISANO BERGAMASCO

16074

8

CIVATE

97022

9

COLLE BRIANZA

97024

10

ELLO

97033

11

ERVE

97034

12

GALBIATE

97036

13

GARLATE

97038

14

LIERNA

97043

15

MALGRATE

97045

16

MANDELLO DEL LARIO

97046

17

MONTE MARENZO

97052

18

OLGINATE

97059

19

OLIVETO LARIO

97060

20

PESCATE

97068

21

PONTIDA

16171

22

SUELLO

97078

23

TORRE DÈ BUSI

97080

24

VALGREGHENTINO

97082

25

VALMADRERA

97083

26

VERCURAGO

97086


Zona omogenea n. 13


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

BARZIO

97007

2

BELLANO

97008

3

CASARGO

97015

4

CASSINA VALSASSINA

97018

5

COLICO

97023

6

CORTENOVA

97025

7

CRANDOLA VALSASSINA

97027

8

CREMENO

97029

9

DERVIO

97030

10

DORIO

97032

11

ESINO LARIO

97035

12

INTROBIO

97040

13

INTROZZO

97041

14

MARGNO

97047

15

MOGGIO

97050

16

MORTERONE

97055

17

PAGNONA

97063

18

PARLASCO

97064

19

PASTURO

97065

20

PERLEDO

97067

21

PREMANA

97069

22

PRIMALUNA

97070

23

SUEGLIO

97077

24

TACENO

97079

25

TREMENICO

97081

26

VARENNA

97084

27

VENDROGNO

97085

28

VESTRENO

97089


Zona omogenea n. 14


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

ALBAVILLA

13003

2

ALBESE CON CASSANO

13004

3

ASSO

13013

4

BARNI

13015

5

BELLAGIO

13019

6

BLEVIO

13026

7

BRUNATE

13032

8

CAGLIO

13037

9

CANZO

13042

10

CASLINO D'ERBA

13052

11

CASTELMARTE

13058

12

CIVENNA

13070

13

ERBA

13095

14

EUPILIO

13097

15

FAGGETO LARIO

13098

16

LASNIGO

13123

17

LEZZENO

13126

18

LONGONE AL SEGRINO

13134

19

MAGREGLIO

13139

20

NESSO

13161

21

POGNANA LARIO

13186

22

PONTE LAMBRO

13188

23

PROSERPIO

13192

24

PUSIANO

13193

25

REZZAGO

13195

26

SORMANO

13217

27

TAVERNERIO

13222

28

TORNO

13223

29

VALBRONA

13229

30

VELESO

13236

31

ZELBIO

13246


Zona omogenea n. 15


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

ARGEGNO

13011

2

BLESSAGNO

13025

3

BRIENNO

13030

4

CARATE URIO

13044

5

CASASCO D'INTELVI

13050

6

CASTIGLIONE D'INTELVI

13060

7

CERANO D'INTELVI

13063

8

CERNOBBIO

13065

9

CLAINO CON OSTENO

13071

10

COLONNO

13074

11

DIZZASCO

13087

12

GRIANTE

13113

13

LAGLIO

13119

14

LAINO

13120

15

LANZO D'INTELVI

13122

16

LENNO

13125

17

MEZZEGRA

13148

18

MOLTRASIO

13152

19

OSSUCCIO

13172

20

PELLIO INTELVI

13179

21

PIGRA

13184

22

PONNA

13187

23

RAMPONIO VERNA

13194

24

SALA COMACINA

13203

25

SAN FEDELE INTELVI

13205

26

SCHIGNANO

13211

27

TREMEZZO

13225


Zona omogenea n. 16


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

BENE LARIO

13021

2

CARLAZZO

13047

3

CAVARGNA

13062

4

CONSIGLIO DI RUMO

13076

5

CORRIDO

13077

6

CREMIA

13083

7

CUSINO

13085

8

DOMASO

13089

9

DONGO

13090

10

DOSSO DEL LIRO

13092

11

GARZENO

13106

12

GERA LARIO

13107

13

GERMASINO

13108

14

GRANDOLA ED UNITI

13111

15

GRAVEDONA

13112

16

LIVO

13130

17

MENAGGIO

13145

18

MONTEMEZZO

13155

19

MUSSO

13160

20

PEGLIO

13178

21

PIANELLO DEL LARIO

13183

22

PLESIO

13185

23

PORLEZZA

13189

24

SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA

13204

25

SAN NAZZARO VAL CAVARGNA

13207

26

SAN SIRO

13248

27

SORICO

13216

28

STAZZONA

13218

29

TREZZONE

13226

30

VAL REZZO

13233

31

VALSOLDA

13234

32

VERCANA

13239


Zona omogenea n. 17


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

BORMIO

14009

2

LIVIGNO

14037

3

SONDALO

14060

4

VALDIDENTRO

14071

5

VALDISOTTO

14072

6

VALFURVA

14073


Zona omogenea n. 18


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

APRICA

14004

2

BIANZONE

14008

3

GROSIO

14033

4

GROSOTTO

14034

5

LOVERO

14038

6

MAZZO DI VALTELLINA

14040

7

SERNIO

14059

8

TEGLIO

14065

9

TIRANO

14066

10

TOVO DI SANT'AGATA

14068

11

VERVIO

14076

12

VILLA DI TIRANO

14078


Zona omogenea n. 19


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

ALBOSAGGIA

14002

2

BERBENNO DI VALTELLINA

14007

3

CAIOLO

14011

4

CASPOGGIO

14013

5

CASTELLO DELL'ACQUA

14014

6

CASTIONE ANDEVENNO

14015

7

CEDRASCO

14016

8

CHIESA IN VALMALENCO

14019

9

CHIURO

14020

10

COLORINA

14023

11

FAEDO VALTELLINO

14028

12

FUSINE

14030

13

LANZADA

14036

14

MONTAGNA IN VALTELLINA

14044

15

PIATEDA

14049

16

POGGIRIDENTI

14051

17

PONTE IN VALTELLINA

14052

18

POSTALESIO

14053

19

SPRIANA

14062

20

TORRE DI SANTA MARIA

14067

21

TRESIVIO

14070


Zona omogenea n. 20


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

ALBAREDO PER SAN MARCO

14001

2

ANDALO VALTELLINO

14003

3

ARDENNO

14005

4

BEMA

14006

5

BUGLIO IN MONTE

14010

6

CERCINO

14017

7

CINO

14021

8

CIVO

14022

9

COSIO VALTELLINO

14024

10

DAZIO

14025

11

DELEBIO

14026

12

DUBINO

14027

13

FORCOLA

14029

14

GEROLA ALTA

14031

15

MANTELLO

14039

16

MELLO

14041

17

MORBEGNO

14045

18

PEDESINA

14047

19

PIANTEDO

14048

20

RASURA

14055

21

ROGOLO

14056

22

TALAMONA

14063

23

TARTANO

14064

24

TRAONA

14069

25

VAL MASINO

14074


Zona omogenea n. 21


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

CAMPODOLCINO

14012

2

CHIAVENNA

14018

3

GORDONA

14032

4

MADESIMO

14035

5

MENAROLA

14042

6

MESE

14043

7

NOVATE MEZZOLA

14046

8

PIURO

14050

9

PRATA CAMPORTACCIO

14054

10

SAMOLACO

14057

11

SAN GIACOMO FILIPPO

14058

12

VERCEIA

14075

13

VILLA DI CHIAVENNA

14077


Zona omogenea n. 22 (22)


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

ARCISATE

12004

2

BEDERO VALCUVIA

12010

3

BESANO

12011

4

BISUSCHIO

12015

5

BRUSIMPIANO

12024

6

CADEGLIANO-VICONAGO

12027

7

CANTELLO

12030

8

CLIVIO

12052

9

CREMENAGA

12056

10

CUASSO AL MONTE

12058

11

CUGLIATE-FABIASCO

12059

12

CUNARDO

12060

13

INDUNO OLONA

12083

14

LAVENA PONTE TRESA

12086

15

MARCHIROLO

12097

16

MARZIO

12099

17

PORTO CERESIO

12113

18

SALTRIO

12117

19

VALGANNA

12131

20

VIGGIÙ

12139


Zona omogenea n. 23 (23)


N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

AGRA

12001

2

AZZIO

12007

3

BRENTA

12019

4

BREZZO DI BEDERO

12020

5

BRINZIO

12021

6

BRISSAGO-VALTRAVAGLIA

12022

7

CASALZUIGNO

12037

8

CASSANO VALCUVIA

12041

9

CASTELLO CABIAGLIO

12043

10

CASTELVECCANA

12045

11

CITTIGLIO

12051

12

COCQUIO-TREVISAGO

12053

13

CURIGLIA CON MONTEVIASCO

12061

14

CUVEGLIO

12062

15

CUVIO

12063

16

DUMENZA

12065

17

DUNO

12066

18

FERRERA DI VARESE

12069

19

GAVIRATE

12072

20

GEMONIO

12074

21

GERMIGNAGA

12076

22

GRANTOLA

12081

23

LAVENO-MOMBELLO

12087

24

LUINO

12092

25

MACCAGNO

12094

26

MASCIAGO PRIMO

12100

27

MESENZANA

12102

28

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA

12103

29

ORINO

12110

30

PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE

12112

31

PORTO VALTRAVAGLIA

12114

32

RANCIO VALCUVIA

12115

33

TRONZANO LAGO MAGGIORE

12129

34

VEDDASCA

12135


(19) Tabella così sostituita dalla Delib.C.R. 28 ottobre 2008, n. VIII/720.

(20) Tabella così sostituita dalla Delib.C.R. 28 ottobre 2008, n. VIII/720.

(21) Tabella così sostituita dalla Delib.C.R. 28 ottobre 2008, n. VIII/720.

(22) Tabella così sostituita dalla Delib.C.R. 28 ottobre 2008, n. VIII/720.

(23) Tabella così sostituita dalla Delib.C.R. 28 ottobre 2008, n. VIII/720.

 


 
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