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Attività produttive

La nota su sentenza della Corte Costituzionale n. 125/2021 su libero esercizio attività economica

18 Giugno 2021

Testo disponibile online

Si segnala la sentenza della Corte Costituzionale n. 125 2021 depositata il 17 giugno us, in materia di libero esercizio dell’attività economica e tutela della concorrenza.

La Corte,  nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 52 della legge della Regione Piemonte 29 maggio 2020, n. 13, ritenuta lesiva della sfera di competenza statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., ha richiamato il quadro normativo e i principi generali che regolano il settore del commercio e più in generale l’esercizio delle attività economiche nel nostro ordinamento.
Secondo la Corte “A partire dal d.lgs. n. 114 del 1998, l’intero settore del commercio è stato segnato da svariati interventi di riforma, volti a «rimuovere vincoli e privilegi, realizzando una maggiore eguaglianza di opportunità per tutti gli operatori economici» (sentenza n. 430 del 2007), e a «favorire l’apertura del mercato alla concorrenza» (sentenza n. 64 del 2007). In questo itinerario riformatore si colloca l’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, invocato dal ricorrente a integrazione del parametro costituzionale, là dove stabilisce, al comma 2, che «costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura».”  La  Corte ha già avuto occasione di affermare che tale disposizione, «oltre ad attuare un principio di liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività economiche a beneficio dei consumatori, favorisce la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all’ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilità di scelta del consumatore» (sentenza n. 98 del 2017). Essa, pertanto, in quanto detta misure volte a «“garantire l’assetto concorrenziale del mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale”, deve essere ricondotta all’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. in materia di «tutela della concorrenza». Quest’ultima costituisce limite anche alla competenza regionale residuale in materia di commercio (sentenza n. 239 del 2016).

A causa della violazione di tale limite la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime diverse norme adottate dai legislatori regionali che ponevano vincoli al libero esplicarsi dell’attività imprenditoriale nel settore commerciale (cfr. sentenze n. 299 del 2012, n. 165 del 2014). La sentenza in commento si pone quindi in continuità con tale orientamento, ritenendo la norma regionale censurata  – che impedisce  per otto mesi la presentazione di istanze per aprire, ampliare o trasferire una grande struttura di vendita –  in contraddizione con  i princìpi di liberalizzazione stabiliti dall’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011 e, dunque, lesiva della sfera di competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

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