“Il provvedimento regionale che proroga al 31 dicembre 2013 il termine per l'adozione dei Piani di Governo del Territorio nei Comuni in ritardo sul varo del provvedimento urbanistico e fissa al 30 giugno 2014 la data ultima per l'approvazione definitiva dei PGT viene incontro alle esigenze delle imprese e dei Comuni che, vista la difficile congiuntura economica, possono in questo modo programmare con maggior sicurezza gli interventi sul territorio”. Così Federica Bernardi, Presidente del Dipartimento Lavori Pubblici - Territorio - Politiche agricole di ANCI Lombardia ha commentato il provvedimento approvato dal Consiglio regionale in tema di PGT.
In Lombardia, su 1544 Comuni, 1007 hanno approvato definitivamente il PGT, mentre 213 hanno solo avviato il piano e 324 lo hanno adottato.
Alla luce di questi dati “Anci Lombardia manifesta la sua soddisfazione per il risultato ottenuto con il Consiglio Regionale che ha recepito le richieste dei territori” continua Federica Bernardi, evidenziando che “ora speriamo si possa agire per tempo e al meglio di modo che, entro i termini previsti dalla nuova normativa, tutti i Comuni possano dotarsi del nuovo strumento urbanistico”.
Il provvedimento regionale, tra l’altro, prevede che, in caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013, i Comuni inadempienti saranno esclusi dall’accesso al patto di stabilità territoriale per l’anno 2014 e il mancato rispetto di tale scadenza costituirà un indicatore negativo nell’indice di virtuosità. In caso di mancata approvazione del PGT entro il termine del 30 giugno 2014, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro 60 giorni, nominerà un commissario ad acta il quale disporrà degli uffici tecnici comunali e regionali di supporto nonché dei poteri idonei a completare la procedura di approvazione del piano.
Nei Comuni che entro il 30 giugno 2014 non avranno approvato il PGT, dal 1 luglio 2014 e fino all’approvazione del PGT, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:
a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lett. a), b) c)
b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal PRG o da altro strumento urbanistico;
c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati e convenzionati entro il 30 giugno 2014, con convenzione non scaduta.
Sono stati inoltre approvati due emendamenti che consentono da un lato, ai soli Comuni che avevano già approvato il documento di piano entro il 2009, di poter apportare modifiche allo stesso documento di piano fino al 31 dicembre 2014 e, dall’altro delle speciali deroghe per i Comuni terremotati.
Infine, i Comuni che alla data di entrata in vigore della legge non hanno approvato il PGT non possono in ogni caso dar corso o seguito a procedure di variante al vigente PRG. È sempre ammessa l’approvazione di accordi di programma e dei programmi integrati di intervento nonché dei progetti di variante di cui allo sportello unico per le attività produttive.
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