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Anci-Ifel. Circolare esplicativa. Tariffa igiene ambientale

8 Marzo 2010

Le indicazioni di ANCI ai Comuni italiani su come possono essere affrontati i problemi posti dalla sentenza.

1) Premessa
A oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, con cui è stata sancita la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e sono state individuate alcune conseguenze sulla gestione, in assenza di qualsiasi provvedimento legislativo cha abbia recepito le indicazioni fornite dalla Corte e di qualsiasi indicazione da parte degli organi istituzionali interessati (Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero dell’Ambiente, Agenzia delle Entrate) ANCI ritiene necessario fornire a tutti i Comuni italiani interessati alcune linee di indirizzo su come possono essere affrontati i problemi posti dalla sentenza.
La mancanza di provvedimenti normativi che chiariscano il quadro legislativo vigente ha, tra l’altro, generato tesi che sostengono la mancanza di una base di legittimità per la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) a partire dal 1° gennaio 2010.
Anche a questo riguardo, ANCI ritiene opportuno intervenire per fare chiarezza, fermo restando l’impegno dell’Associazione per l’emanazione di un provvedimento di legge chiarificatore e semplificatore, condizione comunque essenziale per un’applicazione – pur transitoria, ma certa ed uniforme – del prelievo sul servizio rifiuti, comprensivo della soluzione delle problematiche procedurali ed economiche sollevate dalla non applicabilità dell’IVA alla TIA.
2) L’applicazione della TARSU è legittima
La tesi che dal 1° gennaio 2010 la TARSU sia definitivamente abrogata e che quindi i Comuni non siano più legittimati ad utilizzarla si basa su una interpretazione non condivisibile della normativa sul regime transitorio a suo tempo emanata in materia di passaggio al regime tariffario e del dettato del comma 6 dell’articolo 238 del decreto legislativo 29 gennaio 2006, n. 152 quando prevede che sino all’emanazione del regolamento attuativo della nuova Tariffa “continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”.
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