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Piccoli comuni, la Corte dei conti Lombarda esclude il tetto al turnover

20 Ottobre 2010

La limitazione al 20% delle nuove assunzioni non sarebbe applicabile peri comuni con meno di 5000 abitanti.

IN ALLEGATO: il parere della corte dei conti e l'articolo del sole 24 ore del 19 ottobre.

La norma. che fa "divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”, appare a una prima lettura di generale applicazione, essendo finalizzata a un indifferenziato contenimento delle spese del personale.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la norma deve essere interpretata tenendo conto che contiene due distinte disposizioni, una riferita ad un limite quantitativo di carattere generale della spesa di personale rispetto alle spese correnti e l’altra riferita ad un limite specifico in ordine alle nuove assunzioni.

La lettura combinata delle norme mette in luce che nel 2011 le spese di personale degli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non dovranno superare quelle sostenute nel 2004 e che detti Comuni potranno procedere a nuove assunzioni nei limiti delle cessazioni che si saranno verificate nell’anno precedente (art. 1, co. 562, richiamato dal co. 10 dell’art. 14 del d.l. n. 78, conv. in l. n. 122), sempreché la complessiva spesa di personale non superi il 40 per cento di quella corrente (art. 14, co. 9, prima parte del citato d.l. n. 79). Il limite dell’incidenza del 40 per cento della spesa è sicuramente applicabile anche agli enti minori poiché ha carattere generale e non incide sui limiti specifici che il legislatore ha dettato per ciascuna tipologia di ente con norme apposite.

In questo sistema la norma contenuta nella seconda parte dell'art. 76, co. 7 (assunzioni in misura pari al venti per cento della spesa riferita al personale cessato nell’anno precedente) si presenta incompatibile sia per ragioni sistematiche che, più in generale, di razionalità e compatibilità costituzionale.

Infatti, ritenere che la previsione sia applicabile anche agli enti minori significherebbe introdurre un ulteriore limite che si porrebbe in contrasto con la esplicita previsione contenuta nel co. 562 che non è stata abrogata e che prevede un’integrale possibilità di sostituzione del personale cessato, sempreché sussistano le altre condizioni di carattere finanziario. Inoltre, da un punto di vista sistematico, occorre richiamare l’attenzione sulla circostanza che nell’ambito dello stesso art. 14, al co. 10 è stato richiamato in modo esplicito il co. 562 che, come si è visto, prevede, da sempre, uno specifico limite alle assunzioni riferito alle cessazioni verificatesi nell’anno precedente.

Il diverso limite è ragionevole e non pone problemi di compatibilità costituzionale, se solo si tiene conto che gli enti minori hanno, necessariamente, un numero di dipendenti ridotto rispetto a quelli di maggiori dimensioni ed ogni cessazione incide sullo svolgimento dell’attività ordinaria in modo più significativo e marcato. Ritenere che possano essere effettuate sostituzioni nei soli limiti del venti per cento della spesa delle cessazioni riferite all’anno precedente comporterebbe, di fatto, l’impossibilità di effettuare sostituzioni del personale che cessa, con effetti paradossali laddove enti che hanno un numero ridotto di dipendenti potrebbero ritrovarsi nel giro di qualche anno privi di personale, senza poter effettuare alcuna nuova assunzione.

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