IN ALLEGATO: il parere della corte dei conti e l'articolo del sole 24 ore del 19 ottobre.
La norma. che fa "divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di
personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere
ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”, appare a una prima
lettura di generale applicazione, essendo finalizzata a un
indifferenziato contenimento delle spese del personale.
Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la norma deve
essere interpretata tenendo conto che contiene due distinte
disposizioni, una riferita ad un limite quantitativo di carattere
generale della spesa di personale rispetto alle spese correnti e l’altra
riferita ad un limite specifico in ordine alle nuove assunzioni.
La lettura combinata delle norme mette in luce che nel 2011 le spese di
personale degli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non
dovranno superare quelle sostenute nel 2004 e che detti Comuni potranno
procedere a nuove assunzioni nei limiti delle cessazioni che si saranno
verificate nell’anno precedente (art. 1, co. 562, richiamato dal co. 10
dell’art. 14 del d.l. n. 78, conv. in l. n. 122), sempreché la
complessiva spesa di personale non superi il 40 per cento di quella
corrente (art. 14, co. 9, prima parte del citato d.l. n. 79). Il limite
dell’incidenza del 40 per cento della spesa è sicuramente applicabile
anche agli enti minori poiché ha carattere generale e non incide sui
limiti specifici che il legislatore ha dettato per ciascuna tipologia di
ente con norme apposite.
In questo sistema la norma contenuta nella seconda parte dell'art. 76,
co. 7 (assunzioni in misura pari al venti per cento della spesa riferita
al personale cessato nell’anno precedente) si presenta incompatibile
sia per ragioni sistematiche che, più in generale, di razionalità e
compatibilità costituzionale.
Infatti, ritenere che la previsione sia applicabile anche agli enti
minori significherebbe introdurre un ulteriore limite che si porrebbe in
contrasto con la esplicita previsione contenuta nel co. 562 che non è
stata abrogata e che prevede un’integrale possibilità di sostituzione
del personale cessato, sempreché sussistano le altre condizioni di
carattere finanziario. Inoltre, da un punto di vista sistematico,
occorre richiamare l’attenzione sulla circostanza che nell’ambito dello
stesso art. 14, al co. 10 è stato richiamato in modo esplicito il co.
562 che, come si è visto, prevede, da sempre, uno specifico limite alle
assunzioni riferito alle cessazioni verificatesi nell’anno precedente.
Il diverso limite è ragionevole e non pone problemi di compatibilità
costituzionale, se solo si tiene conto che gli enti minori hanno,
necessariamente, un numero di dipendenti ridotto rispetto a quelli di
maggiori dimensioni ed ogni cessazione incide sullo svolgimento
dell’attività ordinaria in modo più significativo e marcato. Ritenere
che possano essere effettuate sostituzioni nei soli limiti del venti per
cento della spesa delle cessazioni riferite all’anno precedente
comporterebbe, di fatto, l’impossibilità di effettuare sostituzioni del
personale che cessa, con effetti paradossali laddove enti che hanno un
numero ridotto di dipendenti potrebbero ritrovarsi nel giro di qualche
anno privi di personale, senza poter effettuare alcuna nuova assunzione.