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CIRCOLARI

Circolare n. 743/2020

Legge Regionale n. 9/2020 “Interventi per la ripresa economica”. Rinvio dei termini del 31 ottobre 2020 al 30 novembre 2020 e modifiche e integrazioni

28 Ottobre 2020

Circolare n. 743/2020

Milano, 27 ottobre 2020
Prot. n. 3278/2020
Circolare n. 743/2020
Ai Signori
Sindaci
Assessori competenti
Segretari comunali
Responsabili di settore
Agli Operatori del RDC
Organi ANCI Lombardia
 
Oggetto: Legge Regionale n. 9/2020 “Interventi per la ripresa economica”. Rinvio dei termini del 31 ottobre 2020 al 30 novembre 2020 e modifiche e integrazioni alle DGR n. 3622 e n. 3113
 
Gentilissimi,
con la presente vi informiamo che con la recente legge regione approvata il 21 ottobre scorso e pubblicata il 26 ottobre 2020 (RL. 21/20), sono stati modificati gli articoli 1 e 2 della l.r. 9/2020 in tema di misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale. In modo particolare richiamiamo la modifica dell’art. 1 comma 6, che posticipa i termini del “31 ottobre 2020” al “30 novembre 2020. Sempre con riferimento all’art. 1, oltre all’abrogazione del comma 6 bis è stato aggiunto un comma 8 bis, relativo al ruolo delle Comunità montane.
 
Le Comunità montane possono infatti, con la nuova legge, essere assegnatarie dei contributi, “a valere sul fondo “Interventi per la ripresa economica” di cui al comma 10 (trattasi pertanto di ulteriori risorse non riferite a quelli degli attuali 400 ML), per la realizzazione di propri progetti per opere pubbliche nelle materie di cui al comma 5, nonché nelle materie inerenti alle funzioni proprie, conferite o delegate. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l’attribuzione delle risorse di cui al presente comma.” Sono inoltre stati inseriti nuovi commi afferenti agli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale (i commi 10 bis e 10 ter). Il nuovo comma 11 bis, prevede che le eventuali risorse aggiuntive confluite nel fondo di cui al comma 10 dell’art. 1 della LR 9/2020, riservate agli enti locali, sono attribuite (sentite UPL e ANCI Lombardia) privilegiando la rotazione degli enti beneficiari sulla base della programmazione e della legislazione di settore per la ottimale gestione delle risorse.
 
Infine, sempre con riferimento all’art. 1, della LR 9/2020, al comma 18 è aggiunto il seguente periodo: “In deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell’articolo 28 sexies della l.r. 34/1978, i contributi regionali erogati ai sensi del presente articolo possono ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate.” Per una lettura più dettagliata dei contenuti della revisione della LR 9/2020, si rimanda al documento allegato, richiamando l’attenzione all’art. 2 della presente legge. Oltre alle modifiche introdotte alla LR 9/2020, di seguito richiamiamo i contenuti della DGR n° 3708 del 26 ottobre 2020 (vedi allegato), che sulla base delle numerose richieste inoltrate dai Comuni, esplicitano le modalità per ottenere la sostituzione di singoli interventi finanziati, anche se già validati dalle competenti strutture, per varie motivazioni riconducibili in genere al verificarsi di eventi non previsti all’atto della loro presentazione.
 
La nuova delibera regionale introduce una modifica del punto 2 della precedente deliberazione di Giunta regionale (la n. 3622 del 1/10/2020), prevedendo che la sostituzione degli interventi presentati e già validati possa essere richiesta secondo gli orientamenti emersi in esito al gruppo di lavoro (al quale partecipa anche Anci Lombardia), con particolare riferimento ai seguenti casi:
• interventi che non siano più realizzabili a seguito di verifiche tecniche che abbiano evidenziato l’impossibilità di realizzare l’opera prevista, in particolare a seguito di eventi imprevedibili, quali dissesti idrogeologici o eventi naturali;
• interventi che non possono essere tempestivamente realizzati a seguito di eccessivi ritardi o dinieghi di autorizzazioni, nulla osta, assensi da parte di altre autorità;
• interventi riconsiderati dall’amministrazione proponente per sopravvenute difficoltà nell’assicurare l’integrale finanziamento dell’opera o per sopravvenuta incompatibilità con altri piani o programmi d’intervento.
La nuova DGR, stabilisce inoltre che:
• qualora la rimodulazione finanziaria dell’intervento superi la percentuale del 50% del costo del progetto e dei contenuti, deve intendersi come nuovo intervento e pertanto previsto solamente nei casi di cui al punto 1 della presente delibera;
• i nuovi interventi proposti a seguito di sostituzione, validati dagli UTR competenti debbano essere avviati entro il 30.11.2020, e comunque conclusi entro il 30.11.2021;
• come già previsto dal punto 3 del dispositivo della DGR 3284 del 23/06/2020 gli interventi presentati in sostituzione dell’intervento già validato sono ammissibili a finanziamento qualora le procedure di affidamento dei lavori siano state avviate sulla base della l.r. 9/2020;
 
Cordiali saluti.
Mauro Guerra
Presidente di Anci Lombardia
Maurizio Cabras
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