La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 8, legge 136/21010, come modificato dal d.l. 187/2010, convertito nella legge 217/2010), così come delineata e nonostante i chiarimenti portati dalla Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, sta provocando gravi inconvenienti nelle procedure di spesa negli enti locali.
In particolare l’obbligatoria richiesta del Codice identificativo della gara (CIG) senza alcun limite minimo, ha “intasato” il sistema, sicché risulta talvolta impossibile (e in ogni caso molto laboriosa ed intempestiva) l’acquisizione del Codice medesimo.
Ciò porta notevoli ritardi nei pagamenti in evidente contrasto con tutta la normativa nazionale e le Raccomandazioni comunitarie contro i ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Si rappresenta quindi l’urgente necessità di fissare, con il provvedimento ritenuto idoneo, un limite di spesa al di sotto del quale l’indicazione del CIG non è necessaria.
Si ritiene che un tale provvedimento non vanificherebbe gli obiettivi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed eliminerebbe i gravi ritardi sopra denunciati.