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NOTIZIE

Mutui da rinegoziare, un vademecum di Ifel

15 Novembre 2010

La Cassa Depositi e prestiti offre agli enti locali la possibilità di adeguare le rate degli ammortamenti.

Le opportunità offerte dalla Cassa Depositi e Prestiti.
La possibilità di rinegoziazione dei singoli mutui offerta dalla Cassa DDPP rappresenta una opportunità che ogni ente dovrà valutare attentamente per verificare se sia possibile, a seguito delle operazioni proposte, ridurre il costo dell’indebitamento al fine di adeguarlo a quelle che sono le attuali condizioni di mercato ed anche, di conseguenza, al fine di esaminare se vi siano possibilità per rendere meno gravosa l’incidenza dell’indebitamento sul Bilancio degli enti.
Ridurre il valore delle rate di ammortamento annuo potrebbe facilitare il raggiungimento dell’equilibrio finanziario del bilancio, che, per i prossimi anni, in conseguenza delle riduzioni dei trasferimenti erariali decisi con il DL 78/2010 e del blocco delle manovre sui tributi, si presenta sempre più difficile. Inoltre, in una certa misura, la riduzione delle rate di ammortamento potrebbe anche facilitare il rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità; infatti, a seguito di questa operazione si dovrebbe ridurre il valore degli interessi passivi, voce questa che incide direttamente sui saldi validi ai fini degli obiettivi posti dal patto di stabilità.
 
Quali sono i mutui rinegoziabili.
I mutui rinegoziabili debbono avere le seguenti caratteristiche:
-          Essere intestati a enti locali (Comuni, Province, Unioni di Comuni, Comunità montane ed isolane);
-          Ci deve essere coincidenza tra soggetto che paga le rate del mutuo e soggetto che ha contratto il mutuo (sono esclusi i mutui con più di un pagatore);
-          Debbono essere mutui a tasso fisso;
-          Il residuo debito deve essere di almeno 5.000 €;
-          Debbono avere una scadenza non anteriore al 31/12/2013;
-          Debbono essere mutui non concessi sulla base di leggi speciali;
-          Si deve trattare di mutui che non sono già stati convertiti o rinegoziati negli ultimi 7 anni (dal 1/1/2003);
-          Non possono essere mutui intestati ad enti commissariati per inquinamento mafioso o intestati ad enti in dissesto.
 
Le caratteristiche dei nuovi mutui rinegoziati.
-          I nuovi mutui dovranno continuare a essere a tasso fisso.
-          La durata del nuovo mutuo potrà essere scelta tra 10, 15, 20, 25 e 30 anni.
-          La decorrenza dell’ammortamento sui mutui rinegoziati dovrà partire dall’1/1/2011. Le rate saranno semestrali, costanti, posticipate, comprensive di interessi e quota capitale. La prima rata dovrà essere pagata entro il 30/6/2011.
-          Le condizioni dei  nuovi mutui sono determinate, mutuo per mutuo, dalla Cassa DDPP, la quale tiene conto del tasso e  della durata residua del vecchio mutuo;
-          Il nuovo tasso sarà determinato in base alla condizioni di mercato vigenti al momento dell’adesione alla proposta avanzata dalla Cassa DDPP. La Cassa DDPP, nel periodo compreso tra il 4/10/2010 ed il 19/11/2010, rende noti i tassi che verranno applicati settimana per settimana.
 
Le procedure da seguire per l’adesione ed il perfezionamento dei mutui rinegoziati.
La Cassa DDPP mette a disposizione di ciascun ente l’elenco dei prestiti rinegoziabili e rende note le condizioni applicabili per ciascuno dei mutui rinegoziabili, settimana per settimana. L’ente, pertanto, può verificare le varie ipotesi possibili e successivamente può valutare se e quale ipotesi scegliere.
Chi intende aderire deve fare pervenire alla Cassa entro il 26/11/2010:
-          La proposta del nuovo contratto di mutuo sottoscritta in duplice copia;
-          La determinazione a contrattare  (la Cassa DDPP fornisce uno schema), nella quale debbono essere riportati gli estremi della delibera del Consiglio con la quale si approva l’operazione di rinegoziazione;
-          La delegazione di pagamento a garanzia di ciascun mutuo (anche in questo caso la Cassa DDPP fornisce uno specifico modello);
-          Tutta la documentazione che è stata descritta deve essere inviata alla Cassa tramite corriere o per posta raccomandata a/r, entro il 26/11/2010. Al fine del rispetto del termine del 26/11, farà fede la data di ricezione della documentazione da parte della Cassa DDPP.
Condizioni indispensabili per il perfezionamento del contratto sono, naturalmente, il rispetto del limite di indebitamento previsto dall’articolo 204, comma 1, del Tuel (l’incidenza degli interessi passivi  a cui sommare quelli che potrebbero gravare sull’ente a seguito delle garanzie che sono state prestate, rapportato alle entrate correnti deve essere inferiore al 15%),  l’accettazione della riserva a favore della Cassa di modificare le condizioni della rinegoziazione in relazione all’andamento dei mercati monetari.
 
Come valutare la convenienza economica della operazione e la opportunità.
Ovviamente, il singolo ente è posto di fronte alla scelta se rinegoziare o meno i mutui in questione. Nel valutare la convenienza e l’opportunità di aderire alle opportunità offerte dalla Cassa DDPP, occorre tenere presente anche di quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, della legge 448/2001. La norma citata stabilisce che per la rinegoziazione dei mutui contratti dopo il 31/12/1996,  l’ente deve garantire che le nuove condizioni di riferimento consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a proprio carico. Le modalità per effettuare questo conteggio sono state definite con la circolare del Ministero dell’economia del 28/6/2005, pubblicata sulla GU n. 154 del 5/7/2005, la quale prevede che la somma dei valori attuali della nuova passività deve risultare inferiore alla somma dei valori attuali dei flussi della passività preesistente che si intende convertire o estinguere. In sostanza, per i mutui contratti dopo il 31/12/1996, la rinegoziazione è possibile solo in presenza della convenienza dal punto di vista economico della operazione. 
Per la rinegoziazione dei mutui contratti prima del 31/12/1996, la normativa non prevede nessun vincolo particolare.
Infatti, normalmente i mutui contratti prima del 1996 erano soggetti a tassi molto elevati e, comunque, più elevati  rispetto a quelli proposti ora dalla Cassa DDPP. Quindi in questi casi, la convenienza economica è praticamente scontata. Mentre per i mutui contratti successivamente al 31/12/1996,  è opportuno fare una verifica specifica. 
Un’altra considerazione da fare è quella della durata dell’eventuale nuovo mutuo, cioè di quale sia la durata più conveniente/opportuna per l’ente. Ovviamente, la consistenza della rata di ammortamento da pagare ogni anno, sarà diversa: più alta se la durata del mutuo è breve, più bassa se la durata del mutuo è lunga. Quindi, oltre alla convenienza economica della operazione, l’ente deve valutare anche quale soluzione è più opportuna dal punto di vista finanziario. Cioè, deve scegliere  se pagare una rata annua più alta, tale da terminare l’ammortamento in pochi anni e quindi liberare il bilancio da questi oneri in tempi rapidi, oppure se pagare una rata annua più contenuta, ma “condizionare” il bilanci per un lungo periodo di tempo. In generale, pare consigliabile la scelta di non contrarre un nuovo mutuo per un periodo troppo lungo.
Nel fare le proprie valutazioni circa l’opportunità della rinegoziazione, ed in particolare circa la durata del nuovo mutuo, l’ente dovrà anche tenere conto che, in linea di massima, un principio economico da rispettare è quello in base alla quale la durata dell’ammortamento di un mutuo, non dovrebbe superare la durata del bene che è stato finanziato con il mutuo in questione. In sostanza l’acquisto di un automezzo che sicuramente ha una vita economica relativamente breve, non dovrebbe essere finanziato con un mutuo di durata di 20 o addirittura di 30 anni.
Come si è detto precedentemente, a seguito della rinegoziazione l’ente, molto probabilmente, vedrà ridotto l’ammontare degli interessi passivi da pagare sui nuovi mutui, rispetto a quelli che doveva pagare sugli stessi mutui prima della rinegoziazione. 
Quindi, l’ente potrà riscontrare un miglioramento della propria capacità di indebitamento (cioè del limite previsto dall’articolo 204 del Tuel). Diversi enti si trovano vicino a questo limite e potrebbero avere un vantaggio a ridurre questo rapporto. Si tenga anche presente che le proposte su cui, attualmente, è in corso una discussione finalizzata a modificare dal 2011, le regole del patto di stabilità, molto probabilmente stabiliranno che gli enti che avranno il rapporto previsto dall’articolo 204 del Tuel, superiore all’8%, non potranno aumentare la consistenza del proprio indebitamento esistente alla data del 31/12 dell’anno precedente. Questi potranno avere  un vantaggio rinegoziando il mutuo e riducendo il peso degli interessi annui.
 
Il parere delle Corti dei conti sulle operazioni di rinegoziazione dei mutui.
A proposito delle operazioni di rinegoziazione dei mutui si ritiene opportuno segnalare che le Corti dei conti della varie regioni hanno espresso in diverse occasioni proprie valutazioni e pronunciamenti.
In questa sede si richiama per tutte, la pronuncia n. 77/2008 adottata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Liguria, nella quale si afferma che la diminuzione delle rate di ammortamento, non può essere considerato un “risparmio” in conseguenza del quale procedere automaticamente ad incrementare la spesa corrente.
Ovviamente, le osservazioni della Corte sono da tenere in considerazione; in pratica ne consegue  l’opportunità che l’ente che rinegozia i mutui, individui la differenza tra vecchia rata e nuova rata e destini una quota delle entrate correnti di pari importo al finanziamento di spese di investimento. Comunque, per garantire gli equilibri di bilancio nel suo complesso, la scelta suggerita dalla Corte, potrà dare luogo, sulla base di valutazioni effettuate dai singoli enti, alla destinazione di una quota maggiore dell’avanzo di amministrazione disponibile al finanziamento di spesa corrente, oppure, ad un uso di una percentuale più alta della destinazione degli oneri di urbanizzazione al finanziamento delle spese correnti. E ciò per compensare l’accantonamento suggerito dalla Corte.
 
Effetto della rinegoziazione sulle  scritture contabili.    
Si segnala anche, che l’operazione di rinegoziazione, non comporta nessuna contabilizzazione particolare in bilancio. Infatti, la rinegoziazione proposta dalla Cassa, non prevede il pagamento di penali, fatto questo che comporterebbe una variazione di bilancio per la predisposizione di un apposito stanziamento di spesa nella parte corrente del bilancio stesso. Anzi, come si è detto in precedenza, normalmente l’operazione comporterà, nel breve termine e comunque senz’altro sugli esercizi 2011-2013, un miglioramento dei saldi obiettivo di competenza mista, dovuto ad una minor quota di interessi che l’ente dovrà pagare a seguito dell’allungamento della durata del prestito. Ciò, potrà rendere necessario ridurre in modo adeguato le previsioni di spesa per interessi e per rimborso quote capitali previsti nell’attuale bilancio pluriennale.
Anche con riferimento al conto del patrimonio, alla voce “debiti di finanziamento”, non dovranno essere apportate modifiche, in quanto non cambia l’importo complessivo aggiornato del debito residuo. 
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