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CIRCOLARI

Circolare n. 71/14

10 Aprile 2014

Oggetto: conclusione dell'iter di approvazione del PGT

Milano, 10 aprile 2014
Prot. n. 1098/14
Circolare n. 71/14
Ai Signori Sindaci
dei Comuni della Lombardia
Agli Organi di ANCI Lombardia
Oggetto: conclusione dell'iter  di approvazione del PGT
Gentile Signor Sindaco,
in queste settimane che mancano alle elezioni amministrative del 25 maggio p.v. i Comuni che vanno al voto e che ancora non hanno ultimato l’iter di approvazione del proprio PRG chiedono se il Consiglio Comunale può essere comunque convocato per l’approvazione dello strumento urbanistico.
Al fine di fornire opportune informazioni ai Comuni direttamente interessati precisiamo quanto segue:
L'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 statuisce che i Consigli comunali "durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili": la predetta pubblicazione interviene 45 giorni prima del voto, come previsto dall'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 570/1960. Non avendo il legislatore tipizzato i necessari presupposti dell'urgenza e dell'improrogabilità degli atti, è la singola Amministrazione comunale che ha l'onere della relativa qualificazione e motivazione in merito allo specifico atto sottoposto al suo esame. Costante è la giurisprudenza in tal senso: "il presupposto della urgenza ed improrogabilità di cui è cenno nell'art. 38, comma 5, ... costituisce apprezzamento di  merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della inesistenza del necessario apparato motivazionale, ovvero della palese irrazionalità od illogicità della motivazione addotta" (TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 30 agosto 2006, n. 585). Pertanto, in relazione alla conclusione dell'iter  di approvazione del PGT, l'Amministrazione comunale provvederà a verificare se l'approvazione definitiva possa configurarsi come atto urgente e improrogabile, decidendo quindi di procedervi prima dello svolgimento delle elezioni, fissate il 25 maggio p.v.; a tali fini, giusta considerazione dovrà essere data alle previsioni legislative relative al termine del 30 giugno 2014 come termine ultimo di efficacia del vigente PRG e alle sanzioni in caso di mancata approvazione del PGT entro il medesimo termine (cfr. art. 25, comma 1, e art. 25 bis, commi 3 e 4, della L.R. n. 12/2005)”.
Altresì si precisa che nell’applicazione dell’art. 38 c.5 del TUEL si deve tenere presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quale elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l’Ente che deriverebbe da un ritardo nel provvedere.
Cordiali saluti.
Rinaldo Redaelli
Vice Segretario Generale

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