Milano, 8 aprile 2014
Prot n. 1090/14
Circolare n. 68/14
Ai Signori Sindaci
dei Comuni in indirizzo
Gentili Sindaci e amministratori,
ecco una piccola rassegna di novità che interessano tutti i Comuni sotto i 5.000 abitanti alla luce dell’approvazione della legge “Del Rio” approvato dalla Camera dei Deputati.
1. Rappresentanza istituzionale
Composizione dei consigli comunali e delle giunte fino a 5.000 abitanti
- per tutti i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
- per tutti i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;
- nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;
- ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 è consentito un numero massimo di tre mandati, anche consecutivi.
Si evidenzia che tali nuove composizioni saranno garantite senza spese aggiuntive in rapporto alla legislazione vigente.
2. Strumenti associativi: Convenzioni e Unioni
Ricordiamo le scadenze per l’obbligo di gestione associata (art. 14 DL 78/10 come successivamente modificato):
- Entro 1° gennaio 2013: obbligo di esercizio associato di almeno 3 funzioni fondamentali.
- Entro 30 giugno 2014: obbligo di esercizio associato di ulteriori 3 funzioni fondamentali.
- Entro 31 dicembre 2014: obbligo di esercizio associato delle restanti funzioni fondamentali
La legge Delrio conferma quali strumenti di assolvimento dell’obbligo di gestione associata le Convenzioni e le Unioni integrandone la normativa.
Convenzioni :
le Convenzioni sono confermate forma associativa alternativa o complementare all'Unione di Comuni; l’art. 14 del DL 78 e successive modifiche vi applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del Tuel e stabilisce sia il vincolo della durata triennale sia la verifica gestionale (“se alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei Comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, questi sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante Unione di Comuni”).
La legge Delrio conferma il limite demografico di 10.000 abitanti, ma attenzione perché in Lombardia il limite demografico è normato dalla legge regionale 22/11 secondo cui il limite per le convenzioni è fissato in 5.000 abitanti, ( 3.000 ab. in caso di Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità Montane), o è pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. Questo livello demografico è , ad oggi, previsto sia in caso di Convenzioni che di Unioni.
Ricordiamo infine la legge di stabilità 2014 (legge 147/13, Comma 534) che prevede la neutralizzazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno delle spese sostenute dal Comune capofila di convenzione, relativamente a quegli enti che scelgano la convenzione per l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni comunali.
Unioni di Comuni : principali novità
L’art.32 del Tuel che le regolamenta viene integrato dalle seguenti norme:
- il consiglio dell’Unione è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.
- Lo statuto dell’Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo Statuto dell’Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti, le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell’Unione.
- Il Presidente dell’Unione può avvalersi del segretario di un Comune facente parte dell’Unione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 31 dell’art.14 dl 78 e successive modifiche viene sostituito dalla seguente norma:
- Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i Comuni appartengono o sono appartenuti a Comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre Comuni; resta salva la prerogativa regionale di individuare diverso limite demografico ed eventuali
deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali . Il limite non si applica alle Unioni di Comuni già costituite.
Attenzione: in Lombardia il limite demografico è normato dalla legge regionale 22/11 secondo cui il limite per la costituzione delle Unioni è fissato in 5.000 abitanti,( 3.000 ab. in caso di Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità Montane),o è pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. Questo livello demografico è , ad oggi, previsto sia in caso di Convenzioni sia in caso di Unioni.
Inoltre la legge Delrio stabilisce che: Tutte le cariche nell'Unione sono esercitate a titolo gratuito. Le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei Comuni che la compongono; Le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei Comuni che la compongono;
- Le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da Comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori; Le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.
Ricordiamo che l’Unione di Comuni continua ad essere esente dagli obblighi di patto di stabilità.
3. Principali novità sulle Fusioni e Incorporazioni di Comuni
- Il comune istituito a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti può usufruire delle norme di maggior favore in termini di incentivazione e semplificazione che sono previste per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di Comuni.
- I Comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei Comuni, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.
- Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto
da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di
sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28
dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, vengono attenuati e in
alcuni casi derogati, per la durata di un mandato elettorale. Attenzione secondo la
normativa regionale lombarda (art. 2 L.r. 19/13) il nuovo Comune nato da fusione
è esentato dall’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali in forma
associata purché abbia una dimensione demografica pari o superiore al
quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra
quelli che hanno aderito al processo di fusione.
- Tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei
Comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei Comuni restano
attuali fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o
degli organi del nuovo comune.
- L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei Comuni estinti dei benefìci
che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi
statali.
- Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai Comuni estinti al
nuovo comune è esente da oneri fiscali.
- Il nuovo Comune nato da fusione è soggetto alle regole del patto di stabilità
interno solo dal terzo anno successivo a quello della sua istituzione (Legge n.
183/2011, art. 31 comma 23)
- I Comuni possono promuovere il procedimento di Incorporazione in un comune
contiguo. Il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i
rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla
data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.
- La legge regionale definisce le ulteriori modalità della procedura di fusione per
incorporazione.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dipartimento: Piccoli Comuni- Unioni dei Comuni - Forme Associative
(Ivana Cavazzini)
Il Coordinatore del Dipartimento
(dr. Egidio Longoni)
Allegati