Milano, 13 gennaio 2012
Prot. n.45/12
Circolare n. 4/12
Ai Sindaci
Agli Assessori al Commercio e
alla Sicurezza
Ai Segretari Comunali
Ai Responsabili area Commercio
Ai Comandanti Polizia Locale
Oggetto: liberalizzazione orari esercizi commerciali e pubblici esercizi
Egregi Amministratori,
in riferimento alla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali e di pubblici esercizi, conseguente all’approvazione della c.d. ''manovra salva Italia'' (varata con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201), Anci Lombardia ha raccolto e rilanciato le preoccupazioni espresse dagli Amministratori sia dei piccoli comuni sia delle città capoluogo.
Ricordiamo, in proposito, che la liberalizzazione degli orari prevista dall’art. 31 di detto D. L., scatta “ope legis” senza alcun bisogno di provvedimenti di recepimento.
Nella giornata di mercoledì’ 11 gennaio 2012, a seguito di una riunione del Dipartimento Commercio, partecipata da numerosi rappresentanti dei comuni e delle città capoluogo, ANCI Lombardia ha presenziato all’Osservatorio Regionale del Commercio dove ha ribadito le perplessità dei comuni sulla bontà del provvedimento varato dal Governo e sulle conseguenti problematiche che ricadranno sulle Autonomie Locali.
In particolare i comuni, pur essendo favorevoli ai processi di liberalizzazione ed a una maggiore elasticità per gli orari di apertura di negozi e pubblici esercizi e, pur avendo sollecitato a più riprese l’Esecutivo a dare impulso alla ripresa economica, a causa di questo provvedimento che, di fatto, elimina ogni regola, si trovano a dover fronteggiare ulteriori problematiche nonché maggiori spese per garantire sicurezza e vivibilità sia per le ore notturne sia per le giornate festive. Questi aspetti riguardano soprattutto gli orari di apertura degli esercizi pubblici, con possibili conseguenze a livello di quiete e ordine pubblico.
In secondo luogo la liberalizzazione totale degli orari e delle aperture domenicali e festive rischia di aggravare la crisi dei negozi di vicinato, di accentuare il problema della desertificazione, di colpire i distretti del commercio che sono sostanzialmente svuotati delle loro prerogative e di ridurre ulteriormente la qualità del commercio in tali realtà. Infatti, poiché è ormai provato che i negozi di vicinato svolgono per la comunità una funzione che va ben oltre quella meramente commerciale e influiscono beneficamente sul livello di vivibilità e socialità dei quartieri, compromettere la loro sopravvivenza pone a rischio anche la struttura e la sostenibilità sociale di molte comunità.
Ai Comuni deve essere riconosciuta la funzione di governo del territorio, e quindi anche dei suoi orari. Questo comporta la necessità di rilanciare, a livello regionale, le politiche dei tempi e degli orari (Piano degli orari), per conciliare le esigenze dei consumatori e dei cittadini, tenendo anche presente la complessità del sistema organizzativo degli operatori e la sua sostenibilità ambientale.
Alla Regione è stato richiesto di assumere una posizione convergente con quella dei comuni e di chiedere un’urgente convocazione della Conferenza Stato-Regioni che affronti il problema in modo organico. E’ stata anche sollecitata presso gli organi regionali l’opportunità di valutare un ricorso presso la Corte costituzionale rispetto alla competenza legislativa della materia che alcuni sostengono essere concorrente. In proposito alcune regioni si sono dette pronte ad agire in tal senso sostenendo appunto l’illegittimità costituzionale dell’art. 31 del D.L. 201/2011 e s.m.i..
La Regione, dichiarando la propria volontà di collaborazione, ha risposto che avrebbe valutato tutte le posizioni presentate dalle parti sociali, riservandosi di convocare ulteriori tavoli di confronto e mantenendo aperto il dialogo con il Governo.
Nel frattempo, appare opportuno sottolineare che, se da una parte il D.L. 201/2011 non interviene sull’abrogazione delle Leggi nazionali e regionali operative nel settore, con la possibile conseguenza di ricorsi, dall’altra è sicuramente fatto salvo il potere del Sindaco di emanare ordinanze di limitazione per motivi contingibili e urgenti.
Va da sé che tali ordinanze, al fine di evitare ricorsi e contestuali richieste di risarcimento danni, dovranno avere motivazioni sostenibili e comprovanti gravi e imminenti rischi di sicurezza pubblica più che concreti elementi di disturbo alla quiete. In proposito ricordiamo che tali ordinanze devono comunque essere temporalmente definite e limitate.
Altresì potrà essere utile un ordine di servizio diretto alla polizia locale affinché sia informata dell’entrata in vigore della liberalizzazione e quindi dell’opportunità di non sanzionare le aperture domenicali, festive o prolungate, salvo che violino specifiche ordinanze contingibili e urgenti in materia che venissero emanate dopi il 1 gennaio 2012.
Il Vice Segretario (Rinaldo Mario Redaelli) Il Presidente Dipartimento: Commercio – Attività Produttive – Semplificazione (avv. Pasquale De Sena)
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