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CIRCOLARI

Circolare 36 2009

15 Aprile 2009

Documento riguardante l'approvazione dei bilanci consuntivi dei comuni.

L’art. 38, comma 5, TUEL prevede che i Consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Con tale norma il Legislatore ha voluto evitare che atti assunti in tale ultimo periodo (i 45 giorni precedenti le elezioni) possano favorire i consiglieri in carica che potrebbero anche essere candidati al rinnovo del Consiglio (vedasi TAR veneto n. 1273/1996 e Consiglio di Stato, Sez. 1°, n. 2595/2004). Secondo il TAR Puglia (n. 382/2004) la norma in questione sarebbe anche finalizzata ad evitare che un organo in scadenza possa, con le sue scelte, condizionare i programmi della futura Amministrazione. Ciò premesso, resta da valutare se nell’anzidetto ultimo periodo di permanenza in carica, i Consigli in scadenza possono approvare il rendiconto della gestione 2008 in vista delle elezioni del 6 e 7 giugno 2009, considerando che l’art. 2-quater, comma 6, del D.L. 154/2008, convertito nella legge 189/2008, ha fissato al 30 aprile dell’anno successivo il termine per l’approvazione del rendiconto. In mancanza di quest’ultima possibilità l’approvazione del rendiconto 2008 verrebbe, nella generalità dei casi, posta a carico delle nuove Amministrazioni. Un pertinente approccio al problema richiede la considerazione delle conseguenze derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, discendenti dalle norme che seguono:
-         l’art. 161, comma 3, TUEL, il quale dispone che la mancata certificazione del rendiconto (che ovviamente può essere fatta solo dopo l’ approvazione del rendiconto medesimo) comporta la sospensione della quarta rata del trasferimento statale ordinario;
-         l’art. 203, comma 1, TUEL consente il ricorso all’indebitamento solo se, tra l’altro, è avvenuta l’ approvazione del rendiconto del penultimo esercizio precedente;
-         l’art. 272 TUEL, che annovera tra gli allegati obbligatori al bilancio preventivo anche il rendiconto approvato del penultimo anno precedente, con la conseguenza che in mancanza dell’approvazione del rendiconto 2008 non sarebbe possibile approvare il bilancio preventivo 2010; situazione quest’ultima che potrebbe portare allo scioglimento del Consiglio (art. 141 TUEL);
-         l’art. 243, comma 6, TUEL, che parifica gli enti strutturalmente deficitari agli enti che non hanno presentato la certificazione del rendiconto sino all’avvenuta presentazione della stessa; ciò che comporterebbe l’assoggettamento a controlli statali il gettito delle tariffe dei servizi a domanda individuale, del servizio acquedotto e del servizio smaltimento rifiuti.
Il contenuto delle norme sopra riportate è tale da giustificare ampiamente l’urgenza e l’improrogabilità volute da citato art. 38, comma 5, TUEL. Quanto al presunto vantaggio derivante dall’approvazione del rendiconto ai consiglieri in carica e candidati al rinnovo del Consiglio, va detto che attualmente le Amministrazioni cessanti presentano il bilancio sociale (di mandato) che assorbe le informazioni contenute nel rendiconto. Relativamente al paventato condizionamento che l’approvazione del rendiconto potrebbe comportare per le Amministrazioni neo elette, va osservato che il programma elettorale (art. 71 TUEL) e le linee programmatiche (art. 46 TUEL), che le nuove Amministrazioni devono prima dettare e poi eseguire , risolvono il problema mediante le variazioni del bilancio dell’esercizio in corso all’atto della  elezione delle Amministrazioni medesime (art. 175 TUEL).  Va infine rilevato che l’approvazione del rendiconto, che letteralmente significa rendere conto del proprio operato, deve essere logicamente effettuata dall’Amministrazione che ha gestito l’esercizio E’ pertanto non solo legittima, ma soprattutto opportuna, l’approvazione del rendiconto da parte dell’Amministrazione cessante, utilizzando anche il tempo successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Del medesimo avviso è peraltro anche il Ministero dell’Interno ( vedasi Circolare n. 17/1999 e Parere n. 12/2004) che, per di più, considera l’approvazione del rendiconto atto rientrante nell’ordinaria amministrazione, con ciò diradando anche le incertezze procedurali prospettate da alcuni operatori e studiosi.
 
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