In materia di regolazione delle concessioni per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, il Governo ha emanato “pacchetto” di decreti attuativi che ne regolano l’assetto generale.
Tale percorso è stato avviato di recente, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011
1. Il decreto di determinazione degli ambiti territoriali minimi
Il legislatore, nella riforma appena varata, ha rettificato il quadro normativo di base, confermando però le attribuzioni istituzionali fondamentali in capo ai Comuni, nel rispetto dei principi costituzionali (articoli 114 e segg. della Costituzione), ed introducendo un’indicazione correttiva sull’aspetto organizzativo volta a favorirne l’esercizio in forma associata. Nell’allegato sono definiti i 177 Ambiti territoriali minimi.
Il decreto però rinvia ad un successivo provvedimento l’indicazione dei Comuni appartenenti a ciascun
ambito, precisando che, al fine di semplificare le operazioni di aggregazione degli enti locali, è
introdotto il limite massimo di 50 Comuni per ambito purchè con almeno 50.000 clienti potenziali
complessivi.
2. Problematiche e criticità
Emergono quindi diverse criticità:
a. non sono ancora definiti puntualmente i Comuni rientranti negli ATEM individuati per macro
area;
b. manca il regolamento con i criteri di gara (il cui schema deve essere trasmesso al Consiglio di Stato per acquisirne il parere obbligatorio) contenente il bando tipo ed il capitolato di gara tipo;
c. una volta definiti i Comuni parte degli ATEM, questi ultimi potrebbero organizzarsi ed indire la
gara unica senza attendere l’emanazione del regolamento criteri.
Ciò allontana dagli obiettivi del progetto di riforma, che invece mirava a garantire un’applicazione uniforme della normativa ed una omogeneizzazione dei contesti territoriali, determinandone situazioni estremamente differenziate, soprattutto in merito a probabili contenziosi derivanti dalla possibilità di portare a compimento o indire le procedure di gara post decreto. Allo stato attuale infatti la disposizione - in mancanza della definizione di dettaglio dei Comuni che fanno parte dei singoli ATEM – determinerebbe l’impossibilità di effettuare le gare disponendone un rinvio senza definizione temporale che si tradurrebbe in un “blocco di fatto” delle procedure competitive, di dubbia legittimità, sulla quale dovranno eventualmente esprimersi i giudici amministrativi.
3. Conclusioni
In tale contesto, in via prudenziale, in attesa dei primi pronunciamenti in materia, parrebbe che le gare anche programmate, che non siano almeno giunte alla pubblicazione del bando al 1 aprile 2011, debbano essere sospese.
Resta il fatto però che senza un quadro unitario e completo pienamente efficace – e senza la necessaria fase transitoria – sarà la magistratura amministrativa a decidere se il decreto, emanato in questa forma, sia legittimato a sancire un rinvio sine die delle gare per l’affidamento del servizio.
E’ infine da segnalare che, fino all’indizione della gara, per le amministrazioni permane la possibilità di avvalersi dell’incremento di canone concessorio (o della corresponsione in caso di mancato recepimento), nella misura del 10% del VRD, previsto dall’art. 46 bis del dl 159/2007, convertito in legge 222/2007.