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Anticorruzione: la scheda standard dell'Anac per la Relazione annuale del Responsabile per la prevenzione della corruzione

12 Dicembre 2014

Sul sito dell'Autorità nazionale anticorruzione la scheda standard e le relative istruzioni per la compilazione da utilizzare per la relazione annuale del Responsabile per la prevenzione della corruzione. La Relazione va pubblicata sul sito dell'amministrazione entro il 31 dicembre 2014.

L’Autorità anti corruzione (Anac) ha pubblicato sul proprio sito in formato aperto la scheda standard che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per  la predisposizione della Relazione prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30) sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione. 
La Relazione dovrà essere pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente, entro il 31 dicembre 2014, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “altri contenuti - corruzione”.   
Si sottolinea che la scheda contenente la Relazione dovrà essere pubblicata, nello stesso formato rilasciato dall’Autorità e non scannerizzato, in modo da permettere all’Autorità l’elaborazione dei dati.

Dati e documenti  relativi alla Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione inviati all’Autorità via mail, per posta elettronica certificata o per posta ordinaria ovvero schede contenenti le Relazioni pubblicate in formato scannerizzato non saranno presi in considerazione dall’Autorità e si considereranno come non predisposti.
Si ricorda che la Relazione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, è atto proprio del Responsabile della prevenzione della corruzione e non richiede né l’approvazione né altre forme di intervento degli organi di indirizzo dell’amministrazione di appartenenza.
Qualora all’interno dell’ente manchi temporaneamente, per qualunque motivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione, la Relazione dovrà essere comunque predisposta e pubblicata a cura dell’organo competente all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione che, come previsto dall’art.  1, comma 8, della legge n. 190/2012 è l’organo di indirizzo politico.

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