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Infrastrutture, in Gazzetta il Regolamento per l’istituzione delle Zone Logistiche Semplificate

4 Aprile 2024

Il provvedimento entrerà in vigore il 17 aprile 2024

Segnaliamo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 77 di martedì 2 aprile u.s, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, n. 40, recante “Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”. Il provvedimento contiene le norme per l’istituzione e gestione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), nonchè le semplificazioni per le imprese in esse insediate e per l’insediamento di nuove imprese.
Il DPCM – attuativo della Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 65 Legge 205/2017) –  prevede l’istituzione delle ZLS quali zone volte a creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, ossia che includano almeno un’area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). In tali Regioni, la ZLS (prevista anche interregionale, con le specifiche indicate), può essere istituita nel numero massimo di una per ciascuna regione ed è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, ma non può comprendere zone residenziali.

Istituzione della ZLS

Per richiedere l’istituzione della ZLS, il Presidente della regione, o congiuntamente i Presidenti delle regioni in caso di ZLS interregionale, sentiti i sindaci delle aree interessate, trasmettono la proposta al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. La proposta è corredata dal Piano di sviluppo strategico che contiene i criteri e gli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, le forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale, e con la programmazione regionale nonché altri specifici elementi elencati all’articolo 5 del Regolamento. E’ svolta un’istruttoria curata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Zona Logistica Semplificata è, poi, istituita  – ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento –  con  DPCM, da adottare  su  proposta del Ministro per gli affari europei,  di  concerto con il MIT e MEF, per una  durata parametrata agli investimenti di cui al Piano di sviluppo strategico ma comunque non inferiore a  sette  anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni – su richiesta delle regioni interessate – in base ai risultati del monitoraggio sul conseguimento dei risultati attesi del Piano di sviluppo strategico, come previsto dall’articolo 13 del Regolamento. Il monitoraggio è effettuato dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in caso di esito negativo, il Ministro per gli affari europei, sentite le regioni interessate, propone al Presidente del Consiglio modifiche o integrazioni al decreto istitutivo della ZLS. L’inserimento di un’area all’interno della ZLS non conferisce alla stessa il carattere di demanialità, né incide sulla destinazione d’uso degli stessi come disciplinata dagli strumenti urbanistici. Inoltre, l’inserimento di una area della ZLS nelle aree di interazione porto-città, non modifica la competenza degli enti territoriali.

Misure di semplificazione

Ai sensi dell’articolo 12 del DPCM, per le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella ZLS sono previste delle semplificazioni. Infatti, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d’attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.  L’autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale. La domanda di autorizzazione è presentata dal richiedente allo sportello unico individuato dalla regione (art. 5, c. 1, lettera e) del provvedimento)  ovvero – nelle more della sua istituzione – al SUAP territorialmente competente, che la trasmettono all’Autorità (Autorità regionale o locale) competente al rilascio dell’autorizzazione unica, come individuata dalla Regione, anche nell’ambito del proprio ordinamento.
Si segnala, infine, che nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite zone franche doganali.

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