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WELFARE

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Attuativo del reddito di inclusione

18 Ottobre 2017

Si segnalano in particolare alcuni punti di rilevante interesse per le Amministrazioni comunali

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 240 del 13-10-2017) il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, attuativo della Legge delega di contrasto alla povertà e contenente disposizioni per l’introduzione del Reddito di Inclusione.
Si segnalano in particolare alcuni punti di rilevante interesse per le Amministrazioni comunali, su cui l’Anci ha avanzato richieste in sede di confronto istituzionale, molte delle quali hanno trovato accoglimento. In primo luogo, l’Associazione ha ottenuto il riconoscimento della centralità del ruolo dei Comuni come soggetti fondamentali e strategici per la buona riuscita della riforma, ai quali vanno assicurati adeguati sostegni e risorse.

Altri punti che in sintesi evidenziamo sono:
Articolo 7:
- il “reintegro”, a valere sul Fondo Povertà, della quota (212 milioni di euro) del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, soggetta precedentemente al taglio in ragione dell’intesa, raggiunta il 23 febbraio 2017 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il contributo agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge di stabilità 2016,  delle Regioni a Statuto ordinario per l’anno 2017;
- il trasferimento diretto ai Comuni (salvo quanto specificato nel punto successivo), associati a livello di Ambito territoriale, della quota strutturale del Fondo Povertà destinata al rafforzamento dei servizi territoriali e al finanziamento degli interventi di contrasto alla povertà, limitando il rischio di ulteriori tagli trasversali dei fondi a livello regionale;
- tempistiche definite per il trasferimento ai Comuni delle risorse destinate al rafforzamento dei servizi territoriali: il decreto prevede che, qualora le Regioni volessero integrare con risorse proprie la suddetta quota del Fondo Povertà per il rafforzamento dei servizi, possano richiedere il versamento di tali risorse sui propri bilanci per il successivo riparto (integrato) agli Ambiti territoriali. L’Amco ha ottenuto che tale riparto avvenga entro il termine di 60 giorni dall’effettivo versamento delle risorse dal Ministero alle Regioni: ciò al fine di assicurare, sin dall’avvio della misura e in maniera omogenea su tutti i territori, la certezza sulla quantità e sulla tempistica dei finanziamenti a disposizione dei Comuni.
Articolo 21:
partecipazione paritetica dei Comuni rispetto a quella delle Regioni in seno alla Rete della protezione e dell’inclusione sociale, organismo previsto dal decreto stesso, che, oltre a formulare proposte e pareri sul Piano nazionale per la lotta alla povertà, avrà il compito di elaborare il Piano sociale nazionale (correlato al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali), il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (correlato alla quota strutturale del Fondo Povertà destinata al rafforzamento dei servizi) e il Piano per la non autosufficienza (correlata all’omonimo Fondo).
Articoli 14 e 23:
esplicito coinvolgimento degli Enti locali da parte delle Regioni nell’ambito di disposizioni che impattano fortemente sull’organizzazione territoriale e la gestione degli interventi (“nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali”).
Articolo 24:
trasferimento ai Comuni dei flussi informativi disponibili nel nuovo Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), relativamente ai beneficiari nei territori di competenza (integrate con quelle delle banche dati ministeriali relative alle politiche del lavoro, all’istruzione, alla disabilità e non autosufficienza e alla sanità). 

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