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Welfare

ISEE - Entro il 28 giugno i Comuni adottino gli atti per erogare le prestazioni

16 Giugno 2016

Nota Anci relativa agli aggiornamenti sulla disciplina ISEE

L’articolo 2-sexies del decreto legge 42/2016, convertito dalla legge 89/2016, ha introdotto una disciplina transitoria per il DPCM 159/2013, recante le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente/ISEE, “nelle more dell’adozione delle modifiche al regolamento … volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, numeri 841, 842 e 838 del 2016”.  
In conseguenza di tale disciplina transitoria, nel calcolo dell’ISEE del nucleo familiare che abbia tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono esclusi dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF; inoltre, in luogo delle spese o franchigie di cui al DPCM 159 riferite al nucleo familiare, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all’allegato 1 del predetto DPCM per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.
Tutti gli eventuali altri trattamenti assistenziali, previdenziali ed indenni tari percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità restano inclusi nel reddito disponibile.
 I Comuni enti erogatori di prestazioni sociali agevolate devono adottare entro il 28 giugno (entro cioè i 30 giorni dalla entrata in vigore della legge n. 89/2016, di conversione del decreto legge n. 42/2016, avvenuta il 29 maggio, giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della citata legge di conversione) gli atti anche normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni (restano infatti salve le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti) in conformità alle modifiche introdotte con la disciplina in esame, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. 
Le disposizioni menzionate cesseranno di efficacia a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica/DSU attuative delle modifiche al DPCM 159/2013 in recepimento delle sentenze del Consiglio di Stato citate all’inizio. 
In una sua nota Anci sottolinea che la norma non disciplina la gestione del periodo che va dalle sentenze del TAR Lazio – aprile 2015 – a quelle confermative del Consiglio di Stato, non c’è quindi  tutela espressa per i comuni da possibili ricorsi da parte di cittadini contro i regolamenti allora vigenti e non conformi ai contenuti delle sentenze del TAR, come invece proposto dall’Associazione.

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