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CIRCOLARI

Circolare n. 137/19

Linee guida regionali sull’impiego di diserbanti in ambito urbano

6 Maggio 2019

Circolare n. 137/19

Milano, 6 maggio 2019 
Prot. n. 1193/19
Circolare n. 137/19
Circolare n. 
Ai Signori 
SINDACI
Assessori all’Ambiente
Comuni della Lombardia
LORO SEDI
Organi di Anci Lombardia

Oggetto: Linee guida regionali sull’impiego di diserbanti in ambito urbano

Il Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari attualmente vigente (Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014) stabilisce i criteri per l’impiego demandando alle Regioni una definizione più puntuale delle modalità operative.

La Regione Lombardia ha definito nuove linee guida in materia con la d.g.r. 11 marzo 2019 n. XI/1376, la quale stabilisce che:
“Il contenimento delle erbe infestanti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e/o in ambiente urbano può essere effettuato con le seguenti modalità:
- diserbo meccanico e fisico;
- utilizzo di acido pelargonico;
- utilizzo di sistemi a base di acqua calda che veicolano tensioattivi biodegradabili al 100%.
L’impiego della sostanza attiva glyphosate è vietato, ad eccezione dei seguenti casi:
- aree oggetto di ordinanze, che prevedono anche l’impiego del glyphosate, emesse al fine di tutelare la salute umana;
- definizione di un piano di utilizzo.
In entrambi i casi il programma di diserbo, redatto da un consulente abilitato ai sensi della 128/2009/CEE, e conservato presso la sede del titolare dell’area trattata, deve contenere almeno:
- la descrizione delle aree di intervento;
- le infestanti per cui sono previsti gli interventi;
- le epoche di intervento;
- la modalità di distribuzione
- le formulazioni commerciali da utilizzare;
- le dosi di intervento;
- il numero complessivo dei trattamenti previsti che non può essere superiore a tre;
- la registrazione degli interventi.
Ogni altro tipo di intervento con prodotti fitosanitari che non ricadono nelle specifiche sopra riportate sono ammessi solo a fronte di specifiche prescrizioni disposte da un Consulente abilitato ai sensi della Direttiva 128/2009/CEE (gli errori grammaticali di concordanza sono nella delibera, ndr). La prescrizione è redatta in forma scritta, su apposito modulo. Il Consulente può avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta con i soggetti responsabili dell’area da trattare (Amministrazioni Locali, Enti Parco ecc.). Le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari dovranno essere tarate ogni anno.”

Va precisato che, ai sensi del D. Lgs. 150/2012, “il certificato di abilitazione allo svolgimento dell’attività di consulente (in materia di fitofarmaci, ndr) viene rilasciato dalla Regioni a persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali a condizione che abbiano un’adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell’allegato I comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale”.
Norme analoghe sono riservate agli interventi lungo autostrade, tangenziali e ferrovie.
La delibera, molto ponderosa, è stata pubblicata sul BURL in data 18 marzo 2019 (serie ordinaria n. 12).

Cordiali saluti.
Mario Colombo - Presidente 
Fabio Binelli - Coordinatore 
Dipartimento Servizi Pubblici Locali, Ambiente e Mobilità

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