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CIRCOLARI

Circolare n. 3/18

Informativa REI 9 – Indicazioni relative al caricamento dati nel Casellario dell’Assistenza

3 Gennaio 2018

Circolare n. 3/18

Milano, 3 gennaio 2018
Prot. n 9/18.
Circolare n. 3/18
Ai Sindaci
Agli Assessori al welfare
Ai dirigenti e ai funzionari al welfare
dei Comuni lombardi
Agli Organi di Anci Lombardia
Loro sedi

Oggetto: Informativa REI 9 – Indicazioni relative al caricamento dati nel Casellario dell’Assistenza

Gentilissimi,
Vi trasmettiamo le seguenti indicazioni predisposte dalla Direzione Regionale dell’INPS, relative al Casellario dell’Assistenza.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, recante Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, è stata introdotta e disciplinata la misura del Reddito di inclusione (ReI) e il Casellario dell’Assistenza è stato integrato nel nuovo Sistema unitario dei servizi sociali (SIUSS) [art. 24].
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso agli Ambiti territoriali apposita nota - n. 9362 del 16/11/2017- , avente ad oggetto “Comunicazione dei trattamenti assistenziali ai fini della determinazione del beneficio economico del ReI”, per sollecitare gli enti all’implementazione del Casellario dell’Assistenza ai fini del calcolo del beneficio economico ReI.
Anche l’INPS, Direzione centrale ammortizzatori sociali, in data 1 dicembre u.s., ha provveduto ad inviare una PEC a tutti gli enti erogatori di prestazioni sociali (circa 10.000 su tutto il territorio), che si allega per opportuna conoscenza.
Nelle more dell’adozione della disciplina attuativa del SIUSS, resta fermo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 16/12/2014 n. 206 recante le modalità attuative del Casellario dell’assistenza e, in particolare, le modalità di comunicazione delle informazioni stabilite dall’INPS con successivi Decreti direttoriali n. 8 del 10/04/2015 e n. 103 del 15/09/2016.
L’invio dei dati al Casellario dell’assistenza costituisce un obbligo di legge, ulteriormente rafforzato dalla previsione dell’art. 24, comma 5, del citato decreto 147/2017: “Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del funzionario responsabile dell'invio”.

Nello specifico, si raccomanda agli enti di trasmettere prioritariamente e con tempestività:
- le informazioni relative all’annualità 2017;
- le prestazioni sociali condizionate ad ISEE e ad altra prova dei mezzi (nel sistema “Casellario assistenza”, le prestazioni catalogate nel campo “prova dei mezzi” con i valori 1 - prestazione soggetta a ISEE e 2 - prestazione soggetta a prova dei mezzi, ma non attraverso ISEE);
- le prestazioni erogate in favore dei soggetti che abbiano diritto o abbiano prodotto domanda di accesso al ReI.

Nel contempo - o immediatamente dopo - gli enti dovranno proseguire nell’invio dei dati relativi a tutte le altre tipologie di prestazioni e di soggetti, con particolare riferimento all’annualità in corso, pur non trascurando le annualità precedenti.
Si ricorda che le prestazioni dei Comuni erogate dall’INPS (assegni nucleo familiare, assegni di maternità, carta acquisiti, SIA) non devono essere trasmesse al Casellario, in quanto già presenti nei sistemi dell’Istituto.
È opportuno, infine, ricordare la necessità di compilare tutti i campi richiesti dal sistema “Casellario dell’assistenza”, in coerenza con le informazioni in possesso di ciascun ente, e con cadenza ravvicinata all’erogazione (ma sempre successivamente ad essa), specie per quanto attiene alle prestazioni periodiche, da trasmettere possibilmente con cadenza mensile, per evitare eventuali successivi recuperi sul ReI, o al massimo trimestrale, come previsto dal decreto direttoriale n. 103/2016.
Per le prestazioni aventi natura occasionale e/o periodica, avendo verificato la frequente assenza di informazioni di rilievo sulle prestazioni erogate, è necessario porre particolare attenzione nella compilazione dei campi relativi alla durata della prestazione (data di erogazione, data di inizio e fine prestazione) e agli importi erogati.

Per accedere al Casellario dell’assistenza occorrerà nominare un amministratore locale e chiedere il rilascio di un PIN ovvero l’estensione dei servizi del PIN di cui si è già in possesso. A tal fine dovranno essere compilati i modelli allegati da inviare seguendo le indicazioni fornite nello schema sotto riportato:
PROCEDURA/BANCA DATI: CASELLARIO ASSISTENZA
- Comuni: PEC all’INPS di zona
- AMBITI (NO area metropolitana Milano):
PEC a direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it (per tutti gli Ambiti ad esclusione di quelli dell’area metropolitana di Milano)
- Ambiti area metropolitana Milano:
PEC a direzione.coordinamentometropolitano.milano@postacert.inps.gov.it (per tutti gli Ambiti dell’area metropolitana di Milano)

In caso di necessità di chiarimenti amministrativi relativi al solo Casellario dell’assistenza, può essere inviata una mail alla seguente casella di posta istituzionale: casellarioassistenza.lombardia@inps.it.
Per accedere alla sezione dedicata al Casellario basterà seguire nel sito www.inps.it il seguente percorso: Dati, ricerche e bilanci / Casellario dell’assistenza.
All’interno della sezione dedicata, sarà possibile rinvenire tutto il materiale necessario per l’inserimento dei dati nel Casellario, compresi i Decreti direttoriali con il disciplinare tecnico, le FAQ, etc. Trattasi di argomenti in parte già trattati durante i corsi tenuti presso la Direzione regionale INPS, per tutti i Comuni della Lombardia, tra gennaio e marzo 2016.

Cordiali saluti.
Graziano Pirotta
Presidente Dipartimento Welfare, Immigrazione, Sanità, Disabilità – ANCI Lombardia

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